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Ultimo aggiornamento il 18/05/2026 alle ore 14:45

Attualità e Politica

18/05/2026 | 13:45

Scommesse estere e imposta unica, la Cassazione accoglie il ricorso di Adm: “Questioni tecniche sollevate tardivamente, causa torni alla Cgt Campania"

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Scommesse estere e imposta unica la Cassazione accoglie il ricorso di Adm: “Questioni tecniche sollevate tardivamente causa torni alla Cgt Campania

ROMA - La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ad una causa legata all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2018, annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di secondo grado della Campania e disponendo un nuovo esame della causa.
Il caso riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un’agenzia (Centro Trasmissione Dati), indicato come “obbligato principale”, e di un bookmaker estero qualificato come “obbligato in solido”, in relazione al tributo previsto dal decreto legislativo del 1998. Al centro della causa vi è la ricostruzione del volume delle scommesse raccolte e la correttezza del procedimento di accertamento adottato dall’Ufficio.

In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata ribaltata. La Corte di giustizia tributaria della Campania aveva infatti ritenuto “irregolare” la procedura di notifica dell’invito a produrre la documentazione contabile, osservando che le comunicazioni risultavano prive dell’indirizzo completo del destinatario e che tale circostanza avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente.
Secondo il giudice d’appello, tale irregolarità avrebbe impedito al soggetto verificato di fornire la documentazione necessaria a ricostruire correttamente il volume delle scommesse, con conseguente ricorso da parte dell’Amministrazione a una “ricostruzione induttiva”.

Adm ha contestato tale ricostruzione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che la questione relativa alla notifica non fosse mai stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e che, pertanto, non potesse essere introdotta per la prima volta in appello.
Nel ricorso, l’Amministrazione ha evidenziato che, già dagli atti, emergeva che “l’indirizzo di residenza del contribuente era chiaramente desumibile dalla documentazione postale”, con la conseguenza che la notifica doveva considerarsi comunque valida.
La Cassazione ha accolto le motivazioni dell’Agenzia, ribadendo che non è possibile introdurre in secondo grado questioni nuove che modificano l’oggetto del giudizio, ricordando il principio secondo cui costituisce domanda nuova “la modificazione della 'causa petendi' che comporti l’introduzione di un diverso fatto costitutivo del diritto azionato”.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che dalla ricostruzione degli atti “non risulta tempestivamente sollevata la questione inerente alla notifica dell’invito a presentare documentazione”, con la conseguenza che tale censura non avrebbe potuto essere esaminata dal giudice d’appello.
Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto affermato.

FRP/Agipro

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