Attualità e Politica
09/02/2026 | 11:24
09/02/2026 | 11:24
ROMA - Le vincite ottenute all’estero nei giochi non possono essere soggette in Italia alla tassazione come “redditi diversi”, salvo specifici casi regolati da convenzioni internazionali. I due casi concreti riguardano contribuenti che non avevano dichiarato le somme. In un caso il contribuente aveva vinto 48mila euro a Praga, mentre in un altro caso un secondo ricorrente aveva conseguito 151mila euro a Varsavia e 26mila euro a Las Vegas, omettendo di riportare tali somme nella dichiarazione dei redditi italiana. In entrambi i casi, la Guardia di Finanza aveva effettuato controlli mirati a contrastare l’evasione fiscale internazionale, redigendo "processi verbali di constatazione" e notificando avvisi di accertamento con ripresa a tassazione dei redditi come 'redditi diversi', oltre all’irrogazione di sanzioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per le vincite ottenute in sale da gioco di Paesi membri dell’Unione europea, applicare in Italia il regime dei redditi diversi costituirebbe una discriminazione rispetto a vincite analoghe ottenute sul territorio nazionale, "violando la libera prestazione dei servizi prevista dal Trattato europeo”. Un diverso trattamento fiscale può essere giustificato solo per "motivi di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica". Per le vincite conseguite in Paesi extra Ue resta invece applicabile la disciplina delle "convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni", che stabiliscono se la tassazione debba avvenire nel Paese in cui la vincita è stata realizzata (criterio source) o secondo il criterio mondiale (worldwide) previsto dalla convenzione stessa. In ogni caso, resta esclusa la possibilità di tassare tali vincite come reddito diverso, evitando disparità ingiustificate rispetto alle vincite nazionali".
La Cassazione ha annullato entrambe le sentenze dei giudici di merito, sottolineando che le verifiche fiscali devono rispettare i "principi comunitari e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni". La Suprema Corte, accogliendo i ricorsi di entrambi i contribuenti, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Roma, chiedendo l’applicazione dei criteri precisati.
FRP/Agipro
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