Attualità e Politica
01/07/2019 | 14:27
01/07/2019 | 14:27
ROMA - Il gestore di un centro scommesse che non versa le somme dovute al bookmaker di riferimento compie il reato di appropriazione indebita. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sul ricorso presentato da una esercente siciliana, condannata dalla Corte di Appello di Messina a 6 mesi di reclusione per «appropriazione indebita continuata e pluriaggravata» nei confronti della società Stanleybet. «Il capo di imputazione dava conto dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di ricevitoria, riconducibile alla categoria dei contratti dì prestazione d'opera», scrive la Cassazione nella sentenza. In base all'esistenza di tale rapporto, i giudici confermano che va considerata appropriazione indebita il comportamento di chi «abbia trattenuto somme che, proprio in virtù di tale rapporto, avrebbero dovuto essere riversate alla società preponente e che, invece, abbia trattenuto vantando un diritto al pagamento di spettanze in suo favore». Non può essere accolta la tesi della difesa secondo cui l'esercente aveva manifestato la disponibilità a versare le somme dovute «previo ricalcolo» delle proprie competenze e della restituzione del deposito cauzionale. «Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente allorché si tratti - come nel caso di specie in cui la stessa difesa non è stata in grado di precisare alcunché in tal senso - di crediti non certi, né liquidi ed esigibili», continua la Cassazione. La consapevolezza di aver trattenuto somme dovute alla società «pur in presenza di una pretesa da far valere nei confronti del preponente» conferma dunque la «coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto». Il ricorso della ricorrente è stato quindi dichiarato inammissibile. LL/Agipro
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