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Attualità e Politica

20/10/2017 | 15:39

Scommesse, Cassazione conferma sequestro per centro estero: “Cessione della rete non era antieconomica”

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ROMA - La cessione gratuita della rete prevista bando scommesse del 2012 non avrebbe necessariamente prodotto un danno economico ai gestori di centri scommesse senza concessione. Così la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione sui ricorsi - dichiarati inammissibili - presentati dai titolari di un centro Stanleybet in Campania, sequestrato nel 2013.  
La questione verte sulla cessione gratuita della rete a fine concessione, la clausola contenuta nel bando Monti di cinque anni fa (ora abolita) e giudicata da parte della Corte di Giustizia Europea in contrasto con i principi comunitari, al termine di un lungo iter giudiziario. Nell’ultimo anno la Cassazione, applicando le indicazioni della Corte Ue, ha rinviato ai singoli tribunali tutti i ricorsi relativi alla cessione gratuita. La nuova valutazione, per i giudici supremi, “non può che essere affidata al giudice di merito”, tenendo conto della decisione della Corte Ue, ma sarà “inevitabilmente dipendente anche da requisiti di fatto “, come ad esempio la valutazione della “antieconomicità derivante dalla virtuale partecipazione alle gare”, dei beni oggetto di cessione e anche “del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse”.

La sentenza pubblicata oggi ha a che fare proprio con uno dei rinvii disposti dalla Corte, in questo caso al Tribunale del Riesame di Salerno. Il giudice di merito, però, ha nuovamente rigettato la richiesta di dissequestro, decisione stavolta confermata dalla  Cassazione: “Il giudice del rinvio, dopo aver valutato le consulenze tecniche prodotte dalla difesa, ha considerato tale (potenziale) danno come privo del requisito di antieconomicità, in quanto compensato ampiamente dal profitto astrattamente ricavabile dall'esercizio dell'attività di raccolta di scommessa per il triennio di durata della prevista concessione”. Una stima effettuata con “adeguata e incensurabile motivazione”. Di contro, concludono i giudici, la difesa ha contestato “soltanto genericamente l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio, omettendo di confrontarsi specificamente con l'unico argomento rilevante, che riguarda proprio la valutazione demandata dalla stessa Corte e inerente la verifica dell'antieconomicità della partecipazione della Stanley al bando di gara”. LL/Agipro

 

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