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Attualità e Politica

16/01/2018 | 17:46

Giochi, Toscana: sì alle modifiche della legge regionale, previsti nuovi luoghi sensibili e corsi di formazione obbligatori per gestori

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giochi legge regionale toscana

ROMA - Da oggi la Toscana ha regole più severe in materia di gioco pubblico. Il Consiglio Regionale ha votato (28 favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti) le modifiche alla legge regionale 57/2013, contenute in una proposta della maggioranza di centro sinistra, che nei giorni scorsi aveva assorbito anche alcune istanze presentate da Forza Italia.

Fondamentale la nuova formulazione dell'articolo 4, quello che definisce le distanze minime. Nel testo originario la legge regionale stabiliva che l'apertura di «sale da gioco e spazi per il gioco» fosse vietata in un raggio di 500 metri da una serie di punti sensibili. La proposta di modifica mantiene i 500 metri ma inserisce espressamente i corner di scommesse (vale a dire le strutture dedicate in via non esclusiva alla raccolta di scommesse) tra i punti di gioco soggetti al distanziometro. Inoltre, agli interni degli spazi citati, viene vietata anche la nuova installazione di slot (si considera nuova installazione anche la stipula di un nuovo contratto con un differente concessionario). La modifica amplia infine l'elenco di luoghi sensibili: a istituti scolastici, luoghi di culto, centri sportivi e ricreativi e strutture sanitarie si aggiungono istituti bancari, bancomat e compro oro. Ai comuni, entro certi limiti, è data peraltro facoltà di individuare altri luoghi sensibili.

Rilevante anche l'obbligo per i gestori, nonché per i loro dipendenti, di partecipare a specifici corsi di aggiornamento e formazione. La disciplina dei corsi è a cura della Giunta regionale e i relativi costi sono a carico dei gestori. L'inosservanza dell'obbligo formativo comporta una sanzione da 1000 a 5000 euro, accompagnata dalla diffida a partecipare alla prima offerta formativa disponibile. L'inosservanza della diffida comporta la chiusura temporanea dell'esercizio fino all'assolvimento dell'obbligo.  

Novità anche sul fronte della pubblicità. È vietata “qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse”. Infine, una modifica terminologica: la parola ludopatia viene sostituita ovunque appaia con la definizione “gioco d'azzardo patologico”. 

MF/Agipro

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