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Ultimo aggiornamento il 06/09/2025 alle ore 16:30

Attualità e Politica

06/09/2025 | 10:31

Imposta unica scommesse, Corte tributaria Milano annulla accertamenti su agenzie Stanley. Avv. Agnello: “Nessuna pretesa fiscale sui gestori”

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ROMA – L’attività di Stanleybet è soggetta a tassazione sul margine, come previsto da una norma del 2015 senza distinzione tra concessionari e operatori privi di concessione nella situazione legale del bookmaker estero, e senza “alcun trattamento sanzionatorio”.  È quanto ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, decidendo su diversi casi relativi ai titolari dei centri e alla società, difesi dall’avvocato Daniela Agnello.

Le diverse sezioni della Corte Tributaria di Milano hanno accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica per le annualità d’imposta del 2019 e del 2020. In particolare, la Corte ha statuito che “la Legge 208/2015, ridefinendo la base imponibile su cui calcolare l’imposta - con particolare attenzione ai principi generali di effettività della capacità contributiva, di uguaglianza e di ragionevolezza - indicando come parametro di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo, non discrimina più tra operatori regolari (la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale) e quelli scollegati da sistemi informatici predisposti a ricevere, elaborare e controllare le transazioni di gioco”.

Dello stesso avviso, altra sezione della medesima Corte che con riferimento alla posizione della Stanleybet ha rilevato “… con l’entrata in vigore della norma, la base imponibile è stata ridefinita in imposta diretta con il calcolo dei ricavi meno le vincite. Il metodo appare conforme ai principi di capacità contributiva espressi dall’art. 53 della Costituzione, senza alcuna differenza tra operatori possessori di concessione e quelli che ne sono privi”. L’imposta sarebbe del tutto identica alle altre imposte che colpiscono l'attività imprenditoriale (come l'Irap), e come tale “soggiace al principio di capacità contributiva - inteso come principio che richiede che i prelievi tributari colpiscano manifestazioni di ricchezza effettive ed attuali dei soggetti passivi d'imposta. In sintesi, anche questo Collegio, conformemente all’orientamento consolidato espresso dalle Corti di merito e dalla giurisprudenza comunitaria, ritiene non sia assoggettabile l’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, in quanto essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.

L’avvocato Agnello - in una nota - ha sottolineato come “le nuove sentenze approfondiscono ancora di più la materia e concludono che l’imposta deve colpire la manifestazione di ricchezza del bookmaker che raccoglie scommesse in Italia indipendentemente dal possesso della concessione e conseguente esclusione della pretesa fiscale a carico del Centro trasmissione dati, in ossequio ai principi costituzionali di effettiva capacità contributiva”.  

RED/Agipro

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