Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 29/01/2026 alle ore 15:12

Attualità e Politica

29/01/2026 | 11:07

Le penali Adm per i concessionari degli apparecchi davanti al Consiglio di Stato: “Contestata legittimità dei provvedimenti”

facebook twitter pinterest
penali Adm concessionari apparecchi Consiglio di Stato Contestata legittimità provvedimenti

ROMA – Si sono svolte oggi in Consiglio di Stato le udienze relative ai ricorsi presentati da diversi concessionari di apparecchi da intrattenimento contro le penali imposte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le cause riguardano principalmente la legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei concessionari per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla Convenzione di concessione del 2013. I ricorsi odierni si appellano alle precedenti sentenze del Tar Lazio, che - in merito alla questione - avevano chiarito che le sanzioni irrogate siano da considerarsi penali di natura civilistica e non vere e proprie sanzioni amministrative.

Adm difende la legittimità delle penali, sottolineando l’assenza di finalità punitive, mentre i concessionari insistono sulla necessità di chiarire la natura giuridica delle misure, citando il rispetto dei principi della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in merito ai “termini di contestazione” e all’“obbligo di accertamento del danno”. Al centro del dibattito il termine di 90 giorni previsto per le sanzioni amministrative, ritenuto dai ricorrenti superato nel caso delle penali Adm. Già il Tar, in tal senso, aveva affermato che le penali oggetto del contenzioso derivano “dall’inadempimento degli obblighi contrattuali stabiliti tra le parti” e non da un “illecito amministrativo”, con la conseguenza che non hanno finalità punitive, ma servono a compensare anticipatamente il danno derivante dall’inadempimento del contratto. Pertanto, non si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 e le penali seguono il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal Codice Civile. I ricorrenti hanno contestato anche l’adozione dei criteri applicativi stabiliti dalla Determinazione Direttoriale di Adm del 16 marzo 2021, ritenendo illegittima l’applicazione di tassi e limiti massimi per la quantificazione delle penali. Anche in questo caso, il Tar aveva escluso irregolarità, confermando che l’aggiornamento dei criteri nel 2021 fosse legittimo e conforme alla Convenzione, nel rispetto dei principi di “proporzionalità e ragionevolezza”. Sono stati considerati legittimi sia il criterio temporale adottato, che prevede penalità crescenti negli anni, coerente con la logica pluriennale della Convenzione, sia l’utilizzo del fattore recidiva per valutare la gravità dell’inadempimento.

Un altro nodo centrale riguarda il calcolo delle penali per i singoli apparecchi Vlt e l’applicazione del tetto massimo dell’11% sui compensi annuali dei concessionari. In merito a questo è stato precisato che, secondo l’art. 30 della Convenzione, il limite massimo si calcola sulla somma dei compensi per slot machine (Awp) e Vlt, confermando la proporzionalità rispetto agli inadempimenti contestati.

In definitiva, dalle sentenze del Tar era emerso che la Convenzione parla di “penali” e “inadempimento”, non di “illecito amministrativo”, indicando la natura contrattuale dell’obbligo. Quanto alla funzione, le penali garantiscono il rispetto degli obblighi e compensano anticipatamente il danno, senza finalità punitive.

Attesa nei prossimi giorni la decisione del Consiglio di Stato che potrebbe confermare o modificare le sentenze del Tribunale Amministrativo per il Lazio.

FRP/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password