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Attualità e Politica

29/03/2017 | 16:40

Scommesse e ctd, Tar Lazio: spetta al giudice ordinario la richiesta di risarcimento delle agenzie

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ROMA - Spetterà al giudice ordinario decidere sulla richiesta di risarcimento presentata ai Monopoli di Stato da un operatore di scommesse pugliese per presunti inadempimenti contrattuali da parte dell’Amministrazione. È quanto ha stabilito il Tar Lazio sul ricorso presentato dalla Basta Srl. Nel 2015, si legge nella sentenza, la società aveva chiesto all’Amministrazione il risarcimento danni in seguito alla “trasformazione oggettiva del mercato regolamentato delle scommesse sportive, relativamente al territorio comunale di Grottaglie e Pulsano (in provincia di Taranto, ndr), per effetto della accettazione di scommesse tramite centri trasmissione dati collegati ad operatori esteri”. Una situazione che secondo la società ha “radicalmente alterato il quadro economico presupposto al regime convenzionale” con i Monopoli, poiché “il cattivo operato dell’Amministrazione ha, di fatto, consentito ai CTD di espandersi ed operare indisturbati all’interno del mercato italiano delle scommesse”. Nel ricorso si chiedeva dunque di “dichiarare non dovute dalla ricorrente tutte le prestazioni patrimoniali previste a suo carico negli atti convenzionali sottoscritti” e di “rideterminare in riduzione il canone concessorio fino a ricondurre ad equità il rapporto”. Secondo la Seconda sezione, però, in questo caso “non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda risarcitoria non attiene all’esecuzione e all’eventuale inadempimento delle clausole della convenzione”. In particolare, “non si rinviene una clausola specifica che garantisca al concessionario l’esclusività dello svolgimento dell’attività in una determinata zona geografica, mentre la richiesta risarcitoria attiene sostanzialmente al mutamento di fatto che avrebbe leso l’aspettativa della ricorrente ad operare in un mercato chiuso”. Il Collegio ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso “per difetto di giurisdizione”, rimandando la questione al giudice ordinario. LL/Agipro

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