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Attualità e Politica

18/01/2017 | 14:07

Giochi, Cassazione: lecito accordo tra ricevitore e giocatore per pagamento “ritardato” di un sistema

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superenalotto cassazione

ROMA - È lecito l’accordo tra un ricevitore un giocatore che permette a quest’ultimo di giocare più volte un sistema al Superenalotto, anche se le quote non vengono pagate a ogni estrazione ma a scadenze regolari. È quanto ha deciso la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione su un caso che risale al 1998. Quell’anno, in provincia di Cagliari, il giocatore partecipava a un sistema creato per la caccia al “6”, per il quale aveva ottenuto un trattamento di favore da parte del ricevitore: il pagamento della quota avveniva ogni settimana e non prima di ogni estrazione. L’accordo, prolungato nel tempo, funzionò finché il sistema non fruttò 5,5 miliardi di lire: a quel punto, il ricevitore non pagò la somma vinta dal giocatore. Il Tribunale di Cagliari e in seguito la Corte d’Appello si pronunciarono a favore del giocatore, così come oggi la Cassazione. Il ricevitore, si legge nella sentenza, ha sostenuto davanti al Collegio che i “giudici del merito avrebbero qualificato d'ufficio il rapporto descritto  dall'attore come contratto atipico”, senza però “porsi il problema dell'esistenza della meritevolezza degli interessi tutelati con il medesimo contratto".

Un simile contratto sarebbe in realtà privo di causa” perché l'interesse raggiunto dal giocatore, ovvero l’acquisto a credito di quote di un sistema del Superenalotto, “non sarebbe socialmente utile - se non addirittura illecito, ottenendo come risultato di alimentare la dipendenza dal 'gioco d'azzardo' - e quindi non meritevole di tutela”. In realtà, per la Cassazione i giudici hanno applicato correttamente la legge, individuando la “causa concreta” del negozio nell'impegno dell’ricevitore ad acquistare le quote del sistema e a custodirle per conto del giocatore, anticipandone il costo. “Il risultato a cui le parti tendevano - si legge ancora - risulta corrispondere all'interesse di entrambe le parti ed è del tutto lecito. La funzione concretamente realizzata è quella di consentire ad un soggetto l'esercizio, peraltro attraverso soggetto a ciò espressamente autorizzato, di un gioco di azzardo, quale il Superenalotto, regolato e posto sotto il controllo dello Stato”. LL/Agipro

 

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