ROMA - Il controllo giudiziario non può diventare un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che la misura di prevenzione è chiamata a risanare. È questo il principio al centro della sentenza con cui il Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio commerciale, annullando il diniego della Questura di Reggio Calabria al rilascio della licenza di polizia per la raccolta di scommesse.

L’impresa era stata colpita da un’interdittiva antimafia e aveva successivamente ottenuto l’ammissione al controllo giudiziario ai sensi del Codice antimafia. Il titolare aveva quindi chiesto di riavviare l’attività, ma la Questura aveva respinto l’istanza, richiamando alcune frequentazioni con soggetti "controindicati". Secondo il Tar, però, non si trattava dell’avvio di una nuova attività, ma del "riavvio di un’attività già esercitata dal ricorrente". Il Collegio sottolinea inoltre che il controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti dell’interdittiva e richiama la Corte costituzionale, secondo cui, senza tale meccanismo, l’ordinamento "indicherebbe il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo".

Il Tar non nega l’autonomia della Questura nella valutazione dei requisiti necessari per ottenere una licenza per la raccolta di scommesse. Anche durante il controllo giudiziario, dunque, l’autorità di pubblica sicurezza conserva il potere di valutare l’affidabilità del richiedente, il rischio di abuso del titolo e la "buona condotta". Ma, precisano i giudici, se la Questura intende negare la licenza nonostante il controllo giudiziario, deve indicare "specifiche circostanze e situazioni sfuggite al Giudice della Prevenzione" tali da rendere ragionevole e plausibile il giudizio di pericolosità, tenendo conto anche della presenza dell’Amministratore Giudiziario. Inoltre, la valutazione deve considerare il rischio che eventuali rapporti con soggetti controindicati possano protrarsi in futuro. Il Tribunale afferma che "non può ragionevolmente ritenersi – a meno di un ‘cortocircuito’ del sistema normativo – che il soggetto ‘inaffidabile’ sia lo stesso che si è volontariamente sottoposto ad un percorso di bonifica" attraverso il controllo giudiziario.

Nel caso concreto, le frequentazioni richiamate dalla Questura erano in larga parte già state esaminate nel procedimento di prevenzione, dal quale era emerso che il titolare era incensurato e che non risultavano "concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali". Per il Tar, il diniego finiva quindi per "limitare la libertà di iniziativa economica" e "frustrare la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario". Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento della Questura è stato annullato.

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