Attualità e Politica
19/11/2024 | 17:30
19/11/2024 | 17:30
ROMA – Prosegue l’impegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella lotta al riciclaggio di denaro nel settore del gioco. Attraverso una determina, sono state aggiornate e pubblicate le linee guida per i concessionari, che comprendono tutte le misure da adottare per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ecco prodotto per prodotto quali sono i provvedimenti da assumere per chi gestice il gioco pubblico.
VLT – Riguardo agli apparecchi Videolotteries, Adm segnala tra i fattori di rischio “l’introduzione di contante direttamente all’interno dell’apparecchio, la riscossione della vincita anche in seguito ad assenza o scarsa partecipazione al gioco attraverso un titolo al portatore emesso direttamente dall’apparecchio, l’anonimato, gli intervalli temporali prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione”. Nella determina sono anche indicate alcune casistiche che possono rappresentare possibili indici di anomalia: “tempo significativo trascorso tra l’emissione e la riscossione del ticket, numerosi ticket di uno stesso giocatore di importo appena inferiore alla soglia di 500 euro, ticket con importi puntati irrilevanti, richieste al sistema di sala di cambio di denaro con ticket, in particolare se effettuate utilizzando banconote di grosso taglio, pagamenti multipli alla stessa persona”. I concessionari devono poi rafforzare procedure che consentano il monitoraggio dei rapporti percentuali tra l’importo introdotto, puntato, vinto e il valore nominale delle concentrazioni e delle correlazioni; questi parametri vanno combinati con la ripetitività delle condotte di gioco e con il contesto socioeconomico della sala. In riferimento agli strumenti di erogazione delle vincite e dei crediti, c’è l’esigenza di individuare “mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità”, è scritto nella determina. Le vincite e i crediti residui possono essere erogati esclusivamente tramite “accredito in euro sugli specifici strumenti di fidelizzazione non bancari, ticket emessi dal sistema di gioco riportanti un valore nominale in euro e conversione del ticket in contante”. L’obbligo della validazione “è per tutti i ticket, sia quelli riscuotibili in sala, che quelli di importo pari o superiore al limite previsto, riscuotibili esclusivamente presso il concessionario. Il concessionario è inoltre tenuto a implementare l’attività di controllo sulle sale ispezionate al10% e il controllo su base annua di almeno il 25% dei ticket gestiti dalle medesime sale.
SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – La principale criticità per le scommesse è la presenza di soggetti che senza titolo concessorio e alcuna licenza di pubblica sicurezza raccolgono scommesse attraverso una rete di punti di vendita per conto di bookmakers esteri non autorizzati in Italia. Oppure di soggetti che “collegati ai concessionari, raccolgono gioco in assenza di previste autorizzazioni”. I bookmakers esteri, dunque, restano obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se “l’impossibilità di censire i punti di tale rete di vendita, se non a seguito di accessi per segnalazioni ricevute, rappresenta il maggior ostacolo all’identificazione dei soggetti obbligati al rispetto delle norme”. Riguardo ai punti vendita autorizzati, le minacce di riciclaggio sono riconducibili “alla portabilità dei titoli, alla conoscenza di frodi sportive con conseguente alterabilità delle quote, alla possibilità di alterazione delle quote per un dato periodo di tempo, al reinserimento da parte del gestore di denaro derivante dalla commissione di illeciti nella gestione dei punti di vendita”. Il concessionario deve in primo luogo valutare i soggetti da coinvolgere nella gestione dei propri negozi, escludendo dalla filiera del gioco quei soggetti che in passato hanno assunto comportamenti censurabili per aspetti penali e amministrativi in relazione al gioco pubblico. Il concessionario deve essere dotato di strumenti che permettano l’acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi al pagamento delle vincite da parte dei gestori. Circa la valutazione di comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita, il concessionario “deve adottare strumenti per la rilevazione della chiusura anticipata della raccolta sull’evento durante la normale fase di accettazione e di operazioni multiple (ovvero più giocate per importi equivalenti o inferiori alla soglia di legge sul medesimo evento, in un tempo ravvicinato, su singoli terminali)”. Infine, “deve rilevare l’andamento della raccolta della sala in base alla media dei singoli punti di vendita e a quella delle aree geografiche predefinite (es: comune, provincia) per data, per settimana e per mese”.
GIOCO A DISTANZA – Nell’ambito del gioco online, il concessionario deve procedere in primo luogo all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente nel momento dell’apertura e della modifica del conto di gioco (nome e cognome, codice fiscale, luogo di nascita, residenza, estremi di un valido documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapiti telefonici. Ogni concessionario deve poi sviluppare appositi indicatori per rilevare operazioni con movimentazioni significative, ossia casi di vincite o perdite elevate in un arco temporale limitato. Dovrà quindi indagare e valutare se siano riconducibili a una perdita volontaria di uno dei giocatori coinvolti. Il concessionario deve poi tenere presente il “National Risk Assessment”, che evidenzia come aspetti legati al rischio di riciclaggio “la mancata identificazione del giocatore reale, la possibilità di ricaricare e prelevare dal conto gioco attraverso l’utilizzo di vari metodi di pagamento, tra cui contanti e e-wallet, in modo rapido, la possibilità di partecipare a giochi che permettono l’interazione peer to peer tra utenti (poker) e che possono essere funzionali al trasferimento di fondi tra diversi nominativi, la possibilità, offerta da alcuni operatori del comparto, di partecipare a sistemi di gioco (betting exchange) in cui il giocatore può assumere il ruolo di banco, stabilendo e offrendo liberamente le quote scommesse sulla piattaforma di gioco”.
GL/Agipro
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