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Attualità e Politica

02/07/2015 | 12:59

Scommesse estere: Cassazione conferma dissequestro beni Garrisi (Stanleybet) per 56 milioni di euro

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Cassazione dissequestro Garrisi Stanleybet

ROMA - L'attività di Stanleybet sul territorio italiano tramite i propri centri trasmissione dati si basa principalmente sulla "gestione della piattaforma informatica" che il gruppo "deve necessariamente svolgere per l'esercizio dei giochi online e che svolge interamente all'estero". E' quanto si legge nella sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Roma, in cui si chiedeva di annullare il dissequestro dei beni per 56 milioni di euro appartenenti a Giovanni Garrisi come "principale azionista" di Stanleybet.

Per la Cassazione i giudici del riesame hanno "affermato con congrua motivazione" le ragioni del dissequestro, dato che a Stanleybet "sul piano oggettivo, non possono ravvisarsi, ai fini dell'imposizione fiscale, i tratti distintivi di una stabile organizzazione, mancando una sede fissa di affari".

La presenza dei Ctd non è sufficiente a ribaltare il giudizio, dato che i centri svolgono "un'attività meramente ausiliaria e preparatoria", ma senza avere "alcun margine di autonomia organizzativa e decisionale", mentre è "pacifico che l'attività di gestione della piattaforma di gioco non è alcun modo svolta in Italia".

La Cassazione rileva inoltre che i principi comunitari prevedono la libertà di stabilimento, dunque è legittimo operare anche avendo sede in un diverso Paese Ue, un principio che "si spiega evidentemente in ragione della peculiarità del gioco a distanza, che è fornito mediante piattaforme online", dunque è possibile gestire l'attività fuori dal territorio dello Stato italiano, anche se serve il "rilascio della concessione che il gruppo Stanley non possiede e per la qual cosa è stato introdotto presso la Corte di Giustizia un contenzioso, tuttora in corso". L'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società che ha sede all'estero, ma che opera in Italia "non sussiste" quando la direzione effettiva non si svolge nel nostro Paese, secondo quanto previsto anche dalle "norme internazionali contro le doppie imposizioni fiscali" si legge infine nella sentenza.

PG/Agipro

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