Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 26/07/2024 alle ore 21:08

Attualità e Politica

27/06/2023 | 16:20

Giochi, Consiglio di Stato: cambio del gestore vale come nuova apertura, una sala di Mestre dovrà chiudere

facebook twitter pinterest
Giochi Consiglio di Stato: cambio del gestore vale come nuova apertura una sala di Mestre dovrà chiudere

ROMA – Il mutamento del gestore di una sala, pur mantenendo lo stesso concessionario, consiste in una “nuova apertura”. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, respingendo l'appello della società che aveva ereditato la gestione di una sala scommesse a Mestre. Dopo il passaggio dalla vecchia gestione, sempre sotto allo stesso concessionario, l'attuale società era stata diffidata dal Comune di Venezia dall'esercitare l’attività di sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi, poiché il locale si trovava a meno di 500 metri da diversi luoghi sensibili, in contrasto con il regolamento comunale. La nuova società aveva inoltre conseguito l'autorizzazione di pubblica sicurezza, dopo che la precedente gestione aveva restituito la proprioa alla Questura di Venezia. I giudici hanno ribadito quanto già affermato dal Tar del Veneto, ovvero che “è agevolmente riconducibile al nucleo semantico della locuzione 'nuova apertura di sale scommesse' il caso, ricorrente nella specie, in cui nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto”. Riguardo al regolamento comunale in questione, Palazzo Spada sottolinea che esso mira a contemperare le “finalità di tutela della salute pubblica con le esigenze di coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare” e che “analoga esigenza di contemperamento non sorge nei confronti di chi aspira ad iniziare ex novo l’attività di gestione di una sala scommesse”. Il Collegio ha respinto anche l'assunto secondo cui il contratto di cessione stipulato tra la precedente gestione e quella attuale testimonierebbe la continuità aziendale nell’ambito della medesima sala scommesse, spiegando che “la successione è un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella qualità di proprietario, nella qualità di creditore: non si può, invece, succedere nella qualità di imprenditore. Da ciò discende il corollario per cui il cessionario di azienda acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario, e non titolo derivativo”. Per questo il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del gestore.

GM/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

Giochi: Apollo acquisisce IGT ed Everi

Giochi: Apollo acquisisce IGT ed Everi

26/07/2024 | 12:55 ROMA - International Game Technology plc ed Everi Holdings Inc. hanno annunciato oggi la sottoscrizione di accordi definitivi in base ai quali le linee di business verranno acquistate da fondi gestiti da Apollo Global Management...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password