Attualità e Politica
21/03/2024 | 13:44
21/03/2024 | 13:44
ROMA – Due sale giochi nel Comune di Rimini dovranno rimanere chiuse: la vicinanza a una scuola viola le norme sul distanziometro. Lo ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato con una sentenza, che ha respinto il ricorso di un operatore di giochi proprietario di entrambi i locali della città. Nel 2019 il Comune di Rimini ha operato una nuova mappatura dei luoghi sensibili, a seguito della quale è risultata la presenza di un istituto scolastico a distanza inferiore dalle sale rispetto ai 500 metri imposti dalla legge regionale del 2013. La ricorrente lamenta un “effetto espulsivo senza la previsione di alcun indennizzo” come risultato dell’ordinanza, ma Palazzo Spada richiama alla memoria la decisione del Tar Emilia del 2023, con cui i ricorsi erano stati respinti: “parte ricorrente, una volta conosciuti i provvedimenti di mappatura, accettatone consapevolmente gli effetti immediatamente e direttamente lesivi, si è limitata a chiedere la proroga del termine di chiusura al fine di poter delocalizzare la propria attività in altro locale senza muovere alcuna contestazione nei confronti del suindicato sistema del distanziometro”. La delocalizzazione, preventivata dall’operatore in un’altra area della città, non sarebbe stata possibile a causa della mancata presenza di zone insediabili da attività di gioco, circostanza già presente prima delle delibere di mappatura. Il Collegio ricorda, perciò, che “la parte appellante ben conosceva l’alternativa posta dal Comune, cioè chiudere l’esercizio o trasferirlo in altra località, con la conseguenza che ove non fosse stato possibile il trasferimento – circostanza da mettere in conto – l’alternativa non poteva che essere la chiusura, non essendo stata tale eventualità contestata nei termini dinanzi al giudice amministrativo”. Inoltre, non viene accolta la lettura dell’appellante, che ritiene rilevabile un “difetto di legittimazione” della scuola primaria, “trattandosi di un plesso (senza personalità giuridica) e non di un istituto, avente personalità giuridica”.
GF/Agipro
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