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Attualità e Politica

24/03/2025 | 15:30

Giochi e distanziometro, il Tar Emilia-Romagna conferma la chiusura di una sala da gioco a Fidenza (PR): “Impossibile richiedere la delocalizzazione”

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Giochi e distanziometro il Tar Emilia Romagna conferma la chiusura di una sala da gioco a Fidenza (PR): “Impossibile richiedere la delocalizzazione”

ROMA – Il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato la chiusura di una sala da gioco a Fidenza, in provincia di Parma, per mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili e perché l'attività non può aderire alla sanatoria regionale del 2019 per la delocalizzazione. 

Con un'ordinanza di luglio 2023 il Comune di Fidenza aveva disposto la chiusura definitiva della sala da gioco di Via Berenini 77. La società che gestisce l'attività aveva già presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la nuova mappatura comunale dei luoghi sensibili del 2018, lamentando un “effetto espulsivo” penalizzante nei confronti della libera iniziativa economica degli operatori del gioco. Il Tar aveva però respinto il ricorso e anche il Consiglio di Stato si era pronunciato allo stesso modo lo scorso febbraio. Facendo riferimento a queste precedenti sentenze, il Tar dell'Emilia-Romagna ha quindi confermato la legittimità della chiusura della sala. 

Secondo il Tribunale inoltre, la ricorrente non può nemmeno usufruire della sanatoria regionale del 2019, secondo cui la nuova mappatura dei luoghi sensibili “non ha effetto – si legge nella sentenza – nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura”. Un provvedimento adottato dalla Giunta regionale per “salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici”. “La possibilità di chiedere la delocalizzazione con riapertura dei termini – spiegano i giudici – è legata alla nuova mappatura ed è riservata a chi prima ha già delocalizzato o non lo ha fatto perché in regola con la mappatura originaria e che ora può invece ritenere di farlo perché si ritrova ad una distanza inferiore a 500 mt da un luogo sensibile”. Ma l'esercizio della società ricorrente non rispettava il distanziometro anche prima della nuova mappatura comunale del 2018. Successivamente non è stata richiesta o realizzata alcuna delocalizzazione. Per questi motivi l'attività non rientra “nelle condizioni previste per poter beneficiare della riapertura del procedimento di delocalizzazione”.

DVA/Agipro

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