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Attualità e Politica

27/03/2024 | 13:30

Giochi, per il Tar una sala di Reggio Emilia deve chiudere: "Non è necessario specificare i luoghi sensibili quando è già presente una mappatura”

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Giochi per il Tar una sala di Reggio Emilia deve chiudere Non è necessario specificare i luoghi sensibili quando è già presente una mappatura”

ROMA – L’Amministrazione non è tenuta a specificare la natura dei luoghi sensibili che non permettono di tenere aperta un’attività di gioco legale, in quanto troppo vicini ad essa. Lo ha stabilito con una sentenza il Tar Emilia-Romagna, che ha respinto il ricorso di una sala giochi del Comune di Reggio Emilia contro l’ordinanza che, nel 2020, ha imposto la chiusura del locale. Secondo l’amministrazione comunale, infatti, alcuni luoghi sensibili si trovano a una distanza inferiore dai 500 metri che la legge regionale ha ritenuto necessari per il regolare svolgimento dell’attività. La ricorrente, tuttavia, ha sottolineato che la documentazione fornita “sarebbe insufficiente, poiché non viene fatto alcun riferimento ai luoghi sensibili” in questione. Il Collegio nota che “nel provvedimento impugnato è fatto riferimento alla mappatura dei luoghi sensibili operata dal Comune, in modo da rendere agevole al destinatario la propria eventuale difesa sul punto”. Tale documentazione sarebbe, infatti, reperibile all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, consultabile e utile a rendere “prive di fondamento le censure di difetto di motivazione e di carente istruttoria”. Il Tribunale Amministrativo sottolinea che non “occorre che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che ne siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia” e, come in questo caso, esibito. Rientrando perciò nella facoltà del Comune la stesura di una mappatura dei luoghi sensibili, come stabilito dalla Giunta regionale nel 2017, e non essendo stata lamentato dalla ricorrente un illecito nella documentazione, ma esclusivamente un difetto di procedura, il giudice ha ritenuto presente una “mancanza di una concreta contestazione sulla consistenza distanziometrica dell’attività in questione dai luoghi sensibili stessi” e, perciò, ha respinto il ricorso. 
GF/Agipro

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