Attualità e Politica
25/05/2026 | 17:05
25/05/2026 | 17:05
ROMA – E’ legittima la sanzione da 5mila euro irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad un concessionario del gioco online. In uno dei punti per la vendita di ricariche online (Pvr) collegati all’operatore erano emersi elementi riconducibili a una attività di “intermediazione” nella raccolta del gioco, vietata dalla normativa di settore. Il ricorso trae origine da un controllo effettuato in un esercizio commerciale (il 31 marzo del 2022) situato a Palermo e affiliato alla rete del concessionario.
I giudici di Palazzo Spada richiamano innanzitutto la disciplina del gioco pubblico a distanza, evidenziando come il "sistema concessorio imponga una netta separazione tra canale online e attività svolte nei punti fisici". In particolare, viene ribadito che il concessionario assume un obbligo preciso, ovvero lo “svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto”, con il correlato divieto di “intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso i luoghi fisici anche per il tramite di soggetti terzi incaricati o con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato sottolinea che il divieto non riguarda solo le forme dirette di raccolta, ma anche qualsiasi modalità indiretta idonea a “indirizzare il giocatore verso il sito web di un determinato concessionario” attraverso soggetti o strumenti presenti sul territorio.
L’esito delle ispezioni aveva, infatti, evidenziato la presenza di più postazioni informatiche collegate direttamente al sito del concessionario e “molteplici accessi al sito di gioco con dei link predisposti”. A ciò si aggiungeva il rinvenimento di una ricevuta di scommessa effettuata tramite un conto intestato a un soggetto terzo. Secondo il Collegio, tali elementi sono sufficienti a dimostrare la violazione degli obblighi convenzionali che impongono al concessionario un dovere di vigilanza e controllo. In particolare, viene affermato che il concessionario è tenuto a “adottare adeguate misure al fine di verificare l’affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione” e a “controllare la correttezza dell’attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l’esistenza di irregolarità nonché di anomalie”.
La responsabilità della società viene quindi qualificata in relazione all'omessa vigilanza. Il Consiglio di Stato respinge inoltre la tesi difensiva secondo cui, al momento dei fatti, non sarebbero state ancora definite in modo puntuale le misure di controllo da adottare. Sul punto, la sentenza chiarisce che la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 18 maggio 2022 non introduce nuovi obblighi, ma si limita a esplicitare criteri già insiti nel sistema, in quanto “reca solo la positivizzazione di prescrizioni di buon senso che avrebbero dovuto essere messe in campo, spontaneamente, dai concessionari”.
Il Collegio sottolinea infine che la struttura del rapporto con i punti vendita affiliati implica un “significativo affidamento” e, proprio per questo, un obbligo rafforzato di controllo da parte del concessionario. La mancata attivazione di “verifiche efficaci” viene quindi considerata sufficiente a fondare la responsabilità, anche in assenza di una partecipazione diretta ai singoli episodi di irregolarità.
Infine, viene confermata la legittimità della sanzione da 5mila euro, ritenuta proporzionata rispetto alla gravità della violazione. Il ricorso viene dunque respinto integralmente, con conferma della precedente decisione del Tar Lazio.
FRP/Agipro
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