Attualità e Politica
08/10/2024 | 12:57
08/10/2024 | 12:57
ROMA – Doccia fredda per i gestori delle sale in cui è possibile giocare agli e-sports, utilizzando postazioni a pagamento per il collegamento alle piattaforme. Le apparecchiature sono classificabili come “apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro” e quindi non possono essere messi a disposizione del pubblico in mancanza di un'autorizzazione concessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). E', in sintesi, quanto affermato dalla Corte d'Appello civile di Brescia, che ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala di Bergamo, a cui in precedenza il Tribunale di Bergamo aveva già intimato il pagamento delle sanzioni dopo il sequestro da parte di Adm delle apparecchiature da gioco - computer e Playstation – presenti nel locale.
LA VICENDA – A seguito di un controllo di Adm, alla società titolare della sala di Bergamo e degli apparecchi venivano irrogate due sanzioni da 20mila euro ciascuna per la presenza di decine di computer e altre apparecchiature destinate all'utilizzo di videogiochi. Inizialmente, erano state sequestrate 37 postazioni da gioco, di cui 21 computer e 16 simulatori di gioco, per poi dissequestrare dieci pc in quanto non a disposizione dell'utenza e un simulatore di gioco in quanto utilizzato soltanto per dimostrazioni da parte dei gestori.
La tesi del ricorrente era volta a spiegare come “le sale LAN (acronimo di Local Area Network) rientrerebbero nello svolgimento di attività d’impresa in ambito informatico e, pertanto, non potrebbero essere trattate al pari delle tradizionali sale giochi”. Inoltre, secondo il gestore, gli apparecchi e simulatori nelle sale LAN “sarebbero comuni PC Windows e console, comunemente acquistabili presso le grandi catene di informatica sui quali sono istallati i videogiochi presenti su qualsiasi pc” e questi “sarebbero comuni videogiochi che nulla hanno a che vedere con il gioco d’azzardo”. Va ricordato, inoltre, che al momento gli Esports non sono dotati di una normativa 'ad hoc', e che questo è quindi uno dei motivi della disputa in atto.
LA DECISIONE – La Corte d'Appello civile ha però spiegato che la disciplina sui giochi contenuta nell'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai commi 6 e 7 “non è limitata ai giochi d’azzardo, bensì a tutti gli apparecchi destinati. anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 in quanto messi a disposizione del pubblico, anche senza vincita in denaro”. Adm ha poi competenza sui giochi di abilità “tra i quali non è dubbio rientrino gli Esports”. La sentenza della Corte cita poi il decreto “Balduzzi” del 2012, in cui si spiega che è “sufficiente che l’apparecchiatura telematica sia messa a disposizione del pubblico in modo da consentire in concreto di giocare” e che per rientrare nel tipo di apparecchiature sanzionabili sia sufficiente che questa “consenta in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica. Pertanto, riguarda, in genere, tutte le apparecchiature se e nella misura in cui, tramite le stesse, sia consentita al pubblico l'effettuazione del gioco online”. Questa normativa è quindi “volta a sanzionare la messa a disposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico (e tali sono le sale LAN) di apparecchiature che consentono lo svolgimento di qualunque attività di gioco inteso in senso lato (anche indirettamente) e, pertanto, anche i simulatori”. L'obiettivo della norma è di “punire coloro che consentono in luogo aperto al pubblico l’uso di macchine di gioco (nel caso, pc e simulatori) non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative”. Di conseguenza “gli unici giochi che si possono installare in un esercizio pubblico munito di autorizzazione ex art. 86 Tulps sono quelli che presentano le caratteristiche di cui ai comma 6 e 7 dell'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza”.
GM/Agipro
Foto Credits George Hodan CC0 1.0
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