Attualità e Politica
28/12/2022 | 13:24
28/12/2022 | 13:24
ROMA - Il Tar Lazio pone il no definitivo al ricorso del bookmaker maltese Sogno di Tolosa, che dal 2015 conduceva il lungo contenzioso giudiziario contro il condono dei centri scommesse esteri privi di concessione, previsto dalla legge di stabilità di quell'anno. Nelle sentenze pubblicate oggi, il tribunale respinge le tesi della società: quest'ultima aveva sempre sostenuto di avere i requisiti per operare in Italia attraverso la propria rete di CTD, pur in assenza di concessione e autorizzazione di polizia. In particolare, Sogno di Tolosa sosteneva che tutti i suoi affiliati avevano «sempre e spontaneamente provveduto a corrispondere il pagamento dell'imposta unica». Tale circostanza, «peraltro non provata» non esime però l'azienda dagli obblighi previsti dal quadro regolatorio italiano. All'epoca del ricorso, ricorda il Tar, Sogno di Tolosa non era in possesso né di una concessione su rete fisica, né di una online, né aveva aderito alla regolarizzazione fiscale, «cosicché l’attività di raccolta del gioco in Italia non rientra in quelle “regolarizzate”». Il mancato collegamento dei suoi punti vendita al totalizzatore nazionale rende inconsistente anche la tesi del pagamento dell'imposta unica: gli eventuali versamenti, infatti, sarebbero «il frutto di una mera autoliquidazione basata su elementi di cui l’Agenzia Dogane e Monopoli non è in possesso, né ha mai potuto controllare o verificare». Sogno di Tolosa, in breve, avrebbe potuto aderire alla sanatoria, dimostrando poi «di nulla dovere per imposte pregresse perché già assolte» oppure «chiedendo il rimborso dell'imposta unica ove (effettivamente) versata in eccedenza rispetto al dovuto». Di conseguenza, «nessuna consolidata posizione può vantare la ricorrente in ordine alla possibilità di proseguire la propria attività». I giudici ribadiscono infine la legittimità del sistema concessorio italiano, così come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia Europea; tali norme, infine, non presentano profili di incostituzionalità.
RED/Agipro
Foto credits Michael Coghlan/Flickr/CC BY-SA 2.0
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