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Attualità e Politica

14/02/2018 | 12:26

Scommesse e imposta unica, Corte Costituzionale: centri esteri possono essere tassati, ma dal 2011 in poi

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Scommesse imposta unica Corte Costituzionale

ROMA - E’ legittimo tassare i titolari di centri scommesse collegati a società non autorizzate in Italia, analogamente a chi opera con la concessione statale, ma le imposte non possono essere calcolate sull’attività precedente all’entrata in vigore della norma introdotta dalla legge di Stabilità 2011. E’ quanto ha stabilito con sentenza la Corte Costituzionale.

La vicenda è stata sottoposta al giudizio della Consulta dalla Commissione tributaria Provinciale di Rieti, con quattro ordinanze del 2015 relative a centri collegati all’operatore Stanleybet. Secondo i giudici costituzionali “non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione”, mettendo sullo stesso piano il ricevitore ed il bookmaker concessionario: il titolare della ricevitoria svolge una attività di «gestione» attraverso la propria organizzazione imprenditoriale e l’attività di gestione può essere tassata anche senza partecipare “direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa”.

La richiesta di pagamento dell’imposta unica “risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco”, in caso contrario gli operatori al di fuori del sistema concessorio “finirebbero per essere favoriti”.

La norma però prevede il pagamento dell’imposta “anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore”, una previsione che secondo la Consulta viola i principi costituzionali di equa tassazione: mentre dal 2011 in poi il maggior carico fiscale può essere contrattato tra bookmaker e titolare del centro, per i periodi precedenti “non può aver luogo la traslazione dell’imposta, giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge”. Una questione di cui si è resa conto anche “la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato” con una comunicazione del giugno 2012, che “con espresso riferimento all’apparato sanzionatorio relativo all’imposta in esame, ha riconosciuto l’applicabilità”. Dunque la legge risulta costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede “annualità d’imposta precedenti al 2011”.

PG/Agipro

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