Attualità e Politica
23/04/2026 | 14:55
23/04/2026 | 14:55
ROMA - Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso del titolare di un bar-tabacchi e annullato il provvedimento con cui il Comune di Torino aveva dichiarato inammissibile la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per l’attivazione di giochi leciti nel suo esercizio in via De Sanctis.
Il caso nasce dalla presentazione, il 3 gennaio 2025, di una Scia da parte del titolare dell’attività – difeso dallo studio Giacobbe&associati – per la reinstallazione di apparecchi da gioco. Il Comune aveva però dichiarato la pratica “inammissibile e archiviata con esito negativo”, ritenendo mancante il titolo abilitativo in capo al precedente gestore.
Successivamente, la Polizia Municipale aveva anche irrogato una sanzione amministrativa da 8mila euro per presunte violazioni della normativa regionale sul gioco.
Nel merito della vicenda, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto errata la ricostruzione dell’amministrazione comunale, che avrebbe “travisato il quadro fattuale di riferimento”, assumendo che nel locale non fossero mai stati installati apparecchi da gioco prima del 2016.
Al contrario, il Tribunale ha accertato la presenza effettiva degli apparecchi, elemento decisivo per la decisione. In particolare, nella sentenza si legge che “nella Tabaccheria (e bar) di Via De Sanctis n. 47, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco”, circostanza che consente al nuovo gestore di accedere alla disciplina regionale sulla reinstallazione.
La decisione si inserisce in un contesto normativo che, nel tempo, ha conosciuto una significativa evoluzione. Prima delle riforme regionali del 2016, l’installazione degli apparecchi da gioco era spesso considerata un’attività accessoria rispetto alla somministrazione di alimenti o alla vendita di tabacchi. In base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’autorizzazione per l’attività di bar poteva essere ritenuta sufficiente anche per l’uso di apparecchi leciti, senza ulteriori titoli. Inoltre, il sistema della Scia consentiva l’avvio dell’attività sulla base di una semplice segnalazione, con controlli successivi da parte della pubblica amministrazione.
Dal 2016, tuttavia, con l’introduzione di normative regionali più restrittive finalizzate al contrasto del gioco patologico, il quadro è cambiato: le condizioni per l’installazione degli apparecchi sono diventate più stringenti, distinguendo più nettamente tra nuove installazioni e reinstallazioni.
Proprio questa distinzione è risultata centrale nel caso esaminato dal Tar, che ha ritenuto legittimo il ripristino di una situazione già esistente e non l’introduzione di nuovi apparecchi.
Infine, una parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Tar in materia di sanzione amministrativa da 8mila euro. Il Tribunale ha infatti chiarito che “la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario”, distinguendo tra sanzioni pecuniarie e provvedimenti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo.
FRP/Agipro
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