Attualità e Politica
25/03/2020 | 08:26
25/03/2020 | 08:26
ROMA - Inasprimento delle limitazioni per esercizi pubblici e per la circolazione delle persone, oltre all’aumento delle sanzioni per chi viola le norme per il contenimento della diffusione del coronavirus. È quanto prevede il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento conferma che possono essere adottate misure limitative «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020». L'applicazione delle misure potrà comunque essere modulata in aumento o in diminuzione a seconda dell'andamento epidemiologico del virus, «secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente».
Tra le misure adottabili rientrano: la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena; la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico come luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane. È inoltre confermata la limitazione per le attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto, oltre a riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura. Rimangono sospese le cerimonie civili e religiose e le competizioni sportive. Confermato anche lo stop alle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura di bar, ristoranti, mercati, negozi. Sarà garantita come sempre « un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone».
Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione delle misure restrittive, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate. È previsto poi che il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate. Il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con una multa da 400 a 3.000 euro. Per la violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena è prevista la reclusione da uno a cinque anni. RED/Agipro
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