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Attualità e Politica

21/12/2018 | 15:17

Legge sui giochi in Basilicata, lo strano caso del "non": per la Consulta la questione di incostituzionalità è "manifestamente infondata"

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ROMA - È «manifestamente infondata» la questione di costituzionalità sollevata sulle modifiche della Regione Basilicata alle norme contro il gioco patologico approvate nel 2014. È quanto riporta la sentenza della Consulta sul Collegato alla legge regionale di stabilità della Basilicata, impugnato dal Consiglio dei Ministri a settembre 2017. La legge contiene alcune modifiche al testo per la prevenzione del gioco patologico: il testo impugnato dal CDM fa riferimento alla norma, resa effettiva e perfezionata dal collegato, che stabilisce la distanza minima dai luoghi sensibili per le sale da gioco (500 metri). «La disposizione regionale, secondo il ricorrente, contrasterebbe con quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, secondo cui le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale sono determinati in sede di Conferenza unificata», si legge nella pronuncia. La Corte fa però presente che con le modifiche contenute nel Collegato «il legislatore regionale ha infatti inteso esclusivamente correggere l’errore materiale costituito dall’indebita inserzione dell’avverbio "non", dopo le parole "nel caso di ubicazioni in un raggio"», contenuto nell’articolo 6 della legge 2014. Prima dell’intervento censurato, la disposizione disponeva «l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri». La presenza del secondo "non" è dunque «priva di qualunque significato coerente con la ratio legis». Per questo «quanto disposto dall’impugnato art. 45 si è reso necessario al fine di assicurare l’osservanza di una distanza minima di sicurezza dai luoghi ritenuti sensibili». L’accoglimento della questione, conclude la Corte, «avrebbe invece l’effetto aberrante di vanificare la tutela che la previsione di una zona minima di distanza intende assicurare». LL/Agipro

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