Attualità e Politica
01/04/2019 | 11:00
01/04/2019 | 11:00
ROMA - L’uso di denaro in giochi e scommesse rientra nel concetto di "attività speculativa". La Corte di Cassazione ribalta il giudizio del Tribunale del Riesame di Milano, che lo scorso novembre aveva disposto la scarcerazione di un ex dipendente del Comune di Milano. All'imputato era stato contestato il reato di "autoriciclaggio" avere reinvestito circa 300 mila euro, provento di una truffa nel settore del fotovoltaico, in giochi e scommesse. Al momento dell’arresto, il 31 ottobre 2018, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Luigi Furno avevano spiegato che si trattava di «una delle prime applicazioni dell’autoriciclaggio con reinvestimento di proventi illeciti in attività speculative, come le scommesse», ma in seguito il Tribunale del Riesame aveva stabilito che tale uso non va considerato un'attività speculativa. Tesi che viene smentita dalla sentenza della Cassazione pubblicata oggi, che rinvia la questione al Tribunale milanese per un nuovo esame. «Il Collegio rileva che, secondo la definizione contenuta nell'Enciclopedia delle scienze sociali edita da Treccani, alla voce "speculazione" è dato leggere che il termine ha indubbiamente una portata assai ampia», si legge. Attività speculativa e gioco d'azzardo, dunque, «dal punto di vista linguistico, ben possono svolgere il ruolo di sinonimi» ed è «difficile racchiudere» il concetto di autoriciclaggio «nel ristretto ambito della speculazione finanziaria e borsistica». Molte attività, inoltre, implicano una difficile quantificazione del valore e una valutazione delle decisioni strategiche, «non dissimilmente da quanto accade nel fenomeno delle scommesse sportive». Senza dimenticare che esistono oggi «specifiche modalità di gioco o scommessa che possono addirittura quasi azzerare il rischio di perdita di capitale, assicurandone la ripulitura», in modo più vantaggioso rispetto ai tradizionali costi di altri sistemi di riciclaggio. Né può essere sostenuta l'idea che il denaro fosse stato utilizzato nel gioco per "godimento personale": l'imputato aveva il preciso scopo «di ricavarne un profitto accettando, per contro, pure il rischio di una perdita». Ne consegue che «in caso di vincita, il denaro di provenienza illecita è pronto per essere immesso nel circuito economico con la "nuova veste" di una legittima provenienza; e, in caso di perdita, comunque si è avuta una reimmissione di denaro di provenienza delittuosa nel mercato economico». LL/Agipro
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