Attualità e Politica
02/09/2021 | 11:01
02/09/2021 | 11:01
ROMA - Il rinnovo della concessione del Gratta e Vinci è conforme ai principi dell'Unione Europea, tuttavia gli altri operatori di gioco interessati alla gestione delle lotterie istantanee hanno il diritto di contestarlo, anche se non avevano partecipato alla gara originaria. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea sulla vicenda rinviata dal Consiglio di Stato nel 2019. Il caso riguarda il provvedimento dell'Agenzia Dogane e Monopoli emanato dopo il decreto fiscale di novembre 2017, che ha previsto la prosecuzione per nove anni della concessione dei Gratta e Vinci a beneficio della joint venture Lotterie Nazionali Srl. A sollevare la questione erano state Stanleybet e Sisal, secondo cui il rinnovo - un'opzione prevista dal bando del 2009 - sarebbe di fatto diventato una scelta obbligata, eliminando ogni discrezionalità amministrativa sulla scelta del concessionario a cui affidare la gestione delle lotterie istantanee.
Il rinnovo, spiega tuttavia la Corte, non rappresenta una modifica sostanziale della concessione stessa, dato che era una possibilità prevista dal bando di gara del 2009. Tale opzione «non poteva essere ignorata» e sebbene il rinnovo «sia stato formalmente imposto» mediante il decreto fiscale, questo «corrispondeva alla volontà precedentemente espressa dall'Agenzia Dogane e Monopoli». Il diritto dell'Unione non impedisce comunque «una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione», quando ciò era previsto dal contratto di concessione originario. Rimane comunque «la riserva di verifica da parte del giudice del rinvio».
Positiva anche la valutazione della nuova modalità di pagamento, che prevedeva il versamento di 50 milioni di euro per il primo anno (2017) e 750 milioni di euro per il secondo (2018), invece delle due rate da 500 e 300 milioni previste per la concessione del 2009. «Una modifica del genere non sembra alterare l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario», scrive la Corte.
In ogni caso gli altri operatori sono legittimati a contestare il rinnovo «pur non avendo partecipato alla procedura di aggiudicazione originaria di detta concessione, purché forniscano «la prova di un interesse a ottenere l’aggiudicazione della concessione in questione».
LL/Agipro
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