Attualità e Politica
10/09/2020 | 14:21
10/09/2020 | 14:21
ROMA - I centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione sono equiparabili ai punti vendita dei concessionari italiani, a patto che facciano capo a una società illegittimamente esclusa dalle gare per l'assegnazione delle concessioni. Via libera dunque all’incasso delle giocate e al pagamento delle vincite, come già avviene nel network di negozi autorizzati: non c’è reato di scommesse abusive o di intermediazione nell’attività dei centri esteri. La rivoluzionaria decisione arriva dalla Corte di Cassazione sul caso sollevato dai titolari di quattro centri Stanleybet a Siracusa e provincia, rappresentati dall'avvocato Daniela Agnello. Le sale dei ricorrenti erano state sequestrate a novembre 2019 dal Tribunale di Siracusa per il reato di gioco d'azzardo abusivo: l'ordinanza di sequestro, in particolare, aveva posto l'accento sul divieto di intermediazione, secondo il Tribunale violato dai centri Stanleybet.
La particolare situazione del bookmaker britannico ribalta però questa interpretazione: i giudici supremi della Terza sezione penale ricordano le sentenze della Corte di Giustizia Ue, con le quali è stata riconosciuta la discriminazione della società di Liverpool nella partecipazione ai bandi di gara per le concessioni scommesse. «Il reato ipotizzato - si legge nella sentenza - non sussiste se il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo». Uno schema questo che ricalca quello della "normale" raccolta delle scommesse disciplinato dal decreto del 2006 che ha regolamentato la materia del betting.
«Le vicende esaminate dalle decisioni sovranazionali e domestiche» su Stanleybet sono quindi «sono riconducibili alle modalità di raccolta delle scommesse attraverso i cosiddetti "luoghi di vendita"» previsti dal decreto. «Laddove il gestore del "luogo di vendita" appartenente alla "rete distributiva" del bookmaker effettui la menzionata attività di raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite - non si ha illecita intermediazione nella raccolta delle scommesse», continua ancora la Cassazione. L'ordinanza di sequestro «deve pertanto essere annullata con rinvio» per il nuovo esame del Tribunale di Siracusa: il giudice di merito dovrà chiarire se i casi dei quattro centri Stanleybet sotto accusa «riguardino ipotesi di intermediazione attraverso il fraudolento utilizzo di conti gioco o altre illecite modalità, o «se si tratti della gestione di luoghi di vendita» disciplinati dal decreto del 2006. LL/Agipro
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