Attualità e Politica
06/12/2021 | 13:44
06/12/2021 | 13:44
ROMA - Via libera del Consiglio di Stato al regolamento sulle attività di gioco del Comune di Bologna, che prevede il "distanziometro" per sale e apparecchi da luoghi sensibili come scuole e chiese. La Prima sezione di Palazzo Spada ha respinto il ricorso straordinario presentato dalla società titolare di una sala giochi, a cui il Comune aveva intimato la chiusura perché troppo vicina a un luogo di culto. Il regolamento comunale contro la ludopatia prevede invece almeno 500 metri di distanza tra sale/apparecchi e luoghi sensibili; in caso contrario, l'attività deve essere chiusa, a meno che non venga delocalizzata in zone prive di spazi "off limits". «Il regolamento impugnato costituisce una pedissequa riproduzione della legge regionale», scrivono i giudici nella sentenza, ricordando la norma approvata nel 2013 che pure prevede il distanziometro. Il Comune «ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni di legge». Proprio i Comuni, «rivestono oggi un ruolo centrale» nella prevenzione della ludopatia: «Negli ultimi anni molteplici sono state le iniziative da questi adottate per contrastare le problematiche sociali, economiche e urbanistiche connesse alla diffusione dei giochi e delle scommesse nel territorio urbano», ricordano i giudici, sottolineando che il contrasto al gioco patologico rientra nell'ambito della tutela della salute, su cui gli enti locali sono legittimati a intervenire. I «criteri distanziali» non sono inoltre in contrasto con i principi costituzionali ed europei di iniziativa economica, perché «è consentito al legislatore di porre limiti all’esercizio della prima» nel bilanciamento con la tutela della salute. Il regolamento di Bologna non determina neanche l'"effetto espulsivo" delle attività sostenuto dalla società ricorrente: «Nel caso di specie non sono state adottate misure di carattere "espulsivo", sia perché l’attività potrà essere esercitata in altra parte del territorio, sia per la gradualità con la quale ha agito l’amministrazione».
Il Consiglio di Stato ritiene infine legittima l'applicazione del distanziometro anche agli esercizi già in attività al momento dell'entrata in vigore del regolamento: «In assenza di tale applicazione generalizzata, la finalità di tutela della salute e di contrasto alla ludopatia verrebbe compromessa». Inoltre, «la limitata applicazione dei divieti (con differente trattamento tra sale giochi e scommesse già esistenti e quelle di nuova istituzione) finirebbe per produrre ingiustificati effetti distorsivi della concorrenza».
LL/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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