Attualità e Politica
06/09/2022 | 14:09
06/09/2022 | 14:09
ROMA - La mappatura dei luoghi sensibili di Parma, dai quali le sale giochi devono mantenere una distanza di almeno 500 metri, non causa l'«effetto espulsivo» delle attività di settore. A scriverlo è il Tar dell'Emilia Romagna nella sentenza che boccia il ricorso presentato dalla società titolare in una sala giochi e una sala scommesse. Il Collegio ha respinto le argomentazioni dell'operatore, secondo cui il "distanziometro" previsto dalla legge regionale contro la ludopatia e l'obbligo di chiudere o delocalizzare i locali non a norma determinano l'impossibilità di tenere aperta una sala giochi. «Non è stato provato alcun effetto espulsivo sul territorio del Comune di Parma», scrivono i giudici, ricordando che il Comune «ha individuato le zone in cui tale attività può essere dislocata e le stesse occupano una parte del territorio comunale che “risulta essere circa il 17% del territorio urbanizzato ed urbanizzabile”». Anche la preoccupazione sulla possibilità dell'insediamento di nuovi punti sensibili risulta infondata: la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/2019 ha infatti previsto che «al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati», fino a un massimo di dieci anni. Nemmeno il presunto «sviamento della clientela verso ulteriori esercizi» costituisce motivo di illegittimità, visto che il Comune ha adottato i provvedimenti «ai fini della prevenzione delle ludopatie» e quindi «gli effetti sul comportamento della clientela non possono, con ogni evidenza, costituire motivo di illegittimità dei provvedimenti adottati, in quanto sono considerazioni di ordine economico estranee alla ratio dei provvedimenti adottati». Il Tar conferma anche la validità del "distanziometro" per le attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale: «Emerge con evidenza la palese illogicità di una disciplina che salvaguardi tout court le attività già in essere rispetto alle nuove atteso che le stesse svolgono un’attività ritenuta pregiudizievole per la salute pubblica in quanto svolta troppo vicino ai luoghi sensibili». Il Collegio conferma infine che la norma sulla distanza minima «non presenta alcun profilo di illegittimità costituzionale».
LL/Agipro
Foto credits Michael Coghlan/Flickr/CC BY-SA 2.0
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