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Attualità e Politica

05/06/2019 | 10:58

Giochi, Tar Toscana: "Sale e luoghi sensibili: il rispetto delle distanze minime deve essere reciproco"

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ROMA - Le sale da gioco sono tenute a rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili, ma anche chi gestisce spazi potenzialmente "vulnerabili" è obbligato a verificare lo stesso requisito. Dal Tar Toscana arriva un punto di vista assolutamente inedito sull'annosa questione del "distanziometro" prevista dalla legge regionale contro la ludopatia e i suoi sviluppi a livello locale. In questo caso si parte dal regolamento sui giochi approvato dal Consiglio dell’Unione Valdera a novembre 2018: il testo prevede almeno 500 metri di distanza tra sale da gioco e luoghi sensibili, come la legge regionale, ma rispetto a questa la lista di spazi "off limits" si è ulteriormente arricchita, includendo sportelli postali, biblioteche, musei, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, terminal di autobus, ospedali, ambulatori medici e discoteche. Il caso in questione riguarda proprio un «locale di pubblico spettacolo»: l'autorizzazione per l'apertura di una nuova discoteca a Casciana Terme Lari è stata negata dall'Unione Valdera per l'eccessiva vicinanza a una sala giochi già esistente. Una decisione legittima secondo il Tar: «Il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito - si legge nella sentenza - è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo». Di conseguenza, «per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto». Secondo il Tar, insomma, l'Amministrazione non può imporre al gestore della sala giochi, già titolare di un'autorizzazione, «di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca». Nel caso contrario verrebbe «irragionevolmente pregiudicato» il diritto del gestore «di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche». I giudici, infine, confermano l'inclusione delle discoteche nell'elenco dei luoghi sensibili: «È evidente che queste costituiscono un luogo di aggregazione dei giovani, i quali peraltro vi consumano anche bevande alcoliche, essendo poi note le correlazioni tra l’assunzione di alcol e il minor controllo degli impulsi e quindi il maggior rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo». LL/Agipro

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