Attualità e Politica
02/05/2025 | 11:10
02/05/2025 | 11:10
ROMA – Niente autorizzazione di pubblica sicurezza per un centro scommesse - senza concessione e troppo vicino ad una scuola - a Caltanissetta. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto un ricorso di un esercente contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta, che ha negato il “via libera” all'apertura di un’agenzia per la raccolta di scommesse. Secondo quanto verificato, infatti, il luogo scelto per l'apertura del locale si trova vicino a due luoghi sensibili, una scuola elementare e un asilo nido.
La Questura di Caltanissetta, nel 2023, aveva rigettato l'autorizzazione per alcuni motivi, tra cui la mancanza della concessione dei Monopoli di Stato (obbligatoria secondo le leggi di pubblica sicurezza) e la distanza insufficiente (meno di 500 metri) da due “luoghi sensibili” - una scuola elementare e un asilo nido - in violazione della legge regionale siciliana.
Il ricorrente, impugnando il provvedimento, ha portato a suo favore tre diverse motivazioni, tra cui la violazione del diritto europeo (libera concorrenza e stabilimento) per quanto riguarda il sistema delle concessioni. Nello specifico, si legge nel documento, "il ricorrente ha richiamato innanzitutto alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per effetto delle quali un bookmaker maltese sarebbe stato "autorizzato ad avvalersi di attività commerciali italiane per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale di raccolta scommesse e gioco d’azzardo. Esattamente, a dire del ricorrente la Corte di Giustizia U.E. avrebbe riscontrato un’incongruenza tra la disciplina unionale in materia di libertà di stabilimento e di libera concorrenza e quella nazionale sul rilascio delle concessioni propedeutiche allo svolgimento in modo legale dell’attività di gioco d’azzardo; e per l’effetto avrebbe autorizzato l'operatore ad operare prescindendo dal rilascio di siffatte concessioni".
Inoltre, si fa riferimento a un'errata misurazione delle distanze, che sarebbe stata svolta senza contraddittorio. Inoltre, secondo il percorso pedonale più breve, risulterebbero conformi alla legge.
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso, adducendo alcune motivazioni che hanno portato al rifiuto. In primo luogo, risulta l'inammissibilità per difetto di legittimazione: il ricorrente non ha diritto a contestare il diniego fondato sull’assenza della concessione statale, poiché solo il concessionario può farlo. Inoltre, risulta valida anche solo una motivazione del diniego: trattandosi di provvedimento “plurimotivato”, è sufficiente che uno solo dei motivi sia legittimo (in questo caso, la mancanza della concessione), per rigettare l'intero ricorso. Inoltre, anche la questione delle distanze è infondata: la distanza dall’asilo nido è comunque inferiore ai 500 metri, tenendo conto del reale percorso pedonale, che include aree private effettivamente aperte al pubblico.
FP/Agipro
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