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Ultimo aggiornamento il 02/05/2025 alle ore 21:30

Attualità e Politica

02/05/2025 | 14:44

Gara online, Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti sulle garanzie provvisorie

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Gara online Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti sulle garanzie provvisorie

ROMA – L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha risposto a ulteriori quesiti sulla gara del gioco online attraverso un nuovo documento pubblicato nella sezione Faq del bando. 
In particolare diverse delle domande proposte fanno riferimento alle garanzie provvisorie previste per ogni candidato che intenda partecipare al bando, le quali - come prevedono le regole amministrative - possono essere anche sotto forma di cauzione mediante deposito provvisorio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. A tal proposito, L’Agenzia chiarisce che  “per l’apertura dei depositi cauzionali, i codici IBAN (relativi alla Tesoriera) sono suddivisi per provincia. Su Roma vengono effettuati esclusivamente i versamenti che si riferiscono alla Regione Lazio, quindi, da parte di società che hanno sede nel Lazio", inoltre "per quanto riguarda i soggetti con sede in altri Paesi dello Spazio economico europeo, i depositi potranno essere effettuati presso la Tesoreria di Roma”.
Sempre in merito alle garanzie provvisorie, ADM spiega anche che - nel caso di una società che partecipa alla procedura per più di una concessione - le Regole amministrative non prevedono espressamente la presentazione di garanzie provvisorie separate per ogni singola concessione richiesta. Tuttavia, si ritiene preferibile la presentazione di singoli documenti per ogni concessione. Si precisa, inoltre, che “In caso di scelta di presentazione di unico documento il candidato dovrà rendere assolutamente chiaro ed evidente la riferibilità del documento a tutte le concessioni richieste”.

In un ulteriore quesito si chiede di confermare se “la sentenza di patteggiamento per il reato di peculato non possa essere equiparata alla sentenza di condanna” e se “la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte (cd. “Patteggiamento") non possa valere come mezzo di prova adeguato a dimostrare il grave illecito professionale”. A tal proposito l’Agenzia tiene a chiarire che tale questione verte sull’interpretazione di alcune norme di “carattere penale e processuale penale in relazione a previsioni delle Regole amministrative della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi”. Di conseguenza, facendo riferimento a tematiche di “stretto carattere giurisprudenziale e di dottrina, non può che competere alla Commissione preposta agli atti di gara, né il RUP può esporre la propria interpretazione che avrebbe l’unico effetto di predeterminare l’indirizzo di altro organismo, limitandone la discrezionalità. La commissione di gara, quindi, procederà all’ermeneusi delle norme relative alla questione, assumendo le conseguenti decisioni”.

Successive domande presenti nel documento fanno riferimento al possesso del requisito di solidità patrimoniale per il quale ADM spiega che si definiscono “attività correnti” le disponibilità liquide e le immobilizzazioni finanziarie che sono esigibili nell’esercizio in corso. Mentre, si intendono “passività correnti” tutti i debiti che si prevede di ripagare entro l’anno.

In relazione al piano di investimenti, l’Agenzia precisa invece che le spese sostenute prima della data di stipula della convenzione di concessione possono essere inserite nel piano degli investimenti solo se hanno effetto nei primi due anni di concessione e risultano necessarie per implementare e/o sviluppare degli adeguamenti tecnologici dei sistemi espressamente richiesti dalle Regole tecniche e di conseguenza non già esistenti.

FRP/Agipro

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