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Ultimo aggiornamento il 07/05/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

07/05/2025 | 16:31

Decreto Balduzzi, divieto di totem e computer negli esercizi pubblici in Corte Costituzionale: ipotesi di irragionevolezza della normativa

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Decreto Balduzzi divieto di totem e computer negli esercizi pubblici in Corte Costituzionale: ipotesi di irragionevolezza della normativa

ROMA - Si è discussa questa mattina presso la Corte Costituzionale la legittimità della normativa Balduzzi del 2012 che vieta l’installazione, presso gli esercizi pubblici, di apparecchiature collegate in rete – in particolare personal computer e totem telematici self service - che consentano ai clienti di accedere alle piattaforme di gioco online. Nel dibattimento anche la discussione sulla Legge di Stabilità 2016 che prevede una sanzione amministrativa pari a 20mila euro per chiunque infranga il divieto. La Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare due questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Viterbo, in cui vi è stata un’opposizione degli esercenti per sanzioni dovute alla presenza di apparecchi che consentivano l’accesso a internet.

Come sostenuto dalla Corte di Cassazione, la disposizione potrebbe porsi in contrasto con diversi articoli della Costituzione per il “carattere assoluto del divieto” che impedisce di poter mettere a disposizione negli esercizi pubblici apparecchi con connessione a internet, seppur non dedicati al gioco (internet point, per esempio), oltre a violare anche il principio di proporzionalità e i diritti di iniziativa economica.

In via preliminare, l’avvocatura generale dello Stato aveva chiesto l’inammissibilità delle questioni e nel merito ha considerato non fondate le questioni di legittimità costituzionale poiché - come precisato - “il divieto si applicherebbe solo alle apparecchiature concretamente utilizzate per il gioco online”. L’avvocato della parte ricorrente ha sottolineato la necessità di valutare in che misura “la navigazione su siti di gioco faccia parte della libertà dell’utente o sia una responsabilità dell’esercente”. Difatti, la Corte si è trovata a valutare il fatto che gli strumenti di connessione telematica permettono una navigazione “libera” su internet e di conseguenza la possibilità di accedere a qualsiasi piattaforma. Nella norma non sono contemplati i comportamenti omissivi dell’esercente, che avrebbe potuto agire solo attraverso degli ipotetici “filtri inibitori” che, tuttavia, non sono previsti nel nostro ordinamento. Altro aspetto presentato ha riguardato poi “l’irragionevolezza e la sproporzione delle norme”. Il divieto è stato quindi descritto come irragionevole, poiché andrebbe a prevaricare la tutela della libertà d’impresa. 

Inoltre, l’avvocato Ripamonti - che rappresenta i gestori di alcuni esercizi commerciali di Viterbo sanzionati - ha evidenziato che per giocare sui siti di gioco online è necessario avere delle credenziali. “Proponiamo - prosegue l’avvocato - che la norma venga intesa nella misura in cui sia la condotta dell’esercente ad essere discriminante, ovvero che metta a disposizione, tramite credenziali di comodo o altro, siti che non potrebbero essere raggiunti con mezzi domestici. Questa è la soluzione interpretativa per questa norma. Confido quindi nell’accoglimento delle questioni di incostituzionalità che sono, a nostro avviso, fondate”.

Intervenuta in causa anche l’avvocatura generale dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha tenuto a ribadire che l’interpretazione restrittiva del decreto Balduzzi è da ritenersi corretta. Poiché la sanzione colpisce tutti gli “apparecchi che mettono a disposizione l’accesso ai siti di gioco online nella normalità. Quindi l’interpretazione che abbiamo proposto non sembra contraddetta dalla giurisprudenza penale in materia di esercizio abusivo di giochi e scommesse, poiché un precedente del 2013 ha stabilito che occorre la disposizione di personale e mezzi, quindi un’organizzazione per tale scopo. La mera messa a disposizione di un computer non integra il divieto incluso nel Decreto Balduzzi”.

FRP/Agipro

Foto credits Mister No CC BY 3.0

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