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Ultimo aggiornamento il 17/11/2025 alle ore 17:30

Attualità e Politica

17/11/2025 | 15:49

Giochi, il Consiglio di Stato tiene aperta una sala Vlt a Prato: “Dubbi sulla distanza dalla scuola ma il Comune non può intervenire sul rilascio della licenza”

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Giochi il Consiglio di Stato tiene aperta una sala Vlt a Prato: “Dubbi sulla distanza dalla scuola ma il Comune non può intervenire sul rilascio della licenza”

ROMA - Il Consiglio di Stato annulla la decisione del Comune di Prato e riapre una sala VLT, chiusa perché troppo vicina ad una scuola. “Solo la Questura – spiegano i giudici – ha il potere di revocare la licenza già rilasciata, anche quando emergono dubbi sulle distanze dai luoghi sensibili”. L’amministrazione comunale può limitarsi a svolgere “attività istruttoria e di segnalazione”.
La società che gestisce la sala aveva ottenuto nel 2023 la licenza della Questura per aprire una sala Vlt in via Galcianese. Prima del rilascio della licenza, l’autorità di Pubblica Sicurezza aveva chiesto al Comune di verificare il rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, ottenendo parere favorevole. 
Mesi dopo, a seguito di nuove misurazioni, l’amministrazione ha comunicato che la scuola “Pietro Mascagni” distava meno dei 500 metri previsti dalla legge regionale e ha ordinato la chiusura immediata dell’attività.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Toscana, sostenendo che il Comune non avesse il potere di chiudere direttamente un’attività già autorizzata dalla Questura. Il Tribunale Amministrativo, però, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento.

Il gestore della sala Vlt ha, quindi, presentato appello al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo, affermando che la lettura proposta dal Tar “finisce per affidare ad un soggetto - che non è investito dalla legge statale del compito di autorizzare lo svolgimento dell’attività (il Comune) - il potere di paralizzarla subito dopo (anche in presenza di un parere favorevole reso in precedenza), incidendo di fatto sull’efficacia del solo titolo autorizzatorio cui l’ordinamento subordina l’attività”. E di conseguenza il Comune non poteva disporre la chiusura dell’attività, senza un atto di “ritiro della licenza” da parte della Questura. 

I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la normativa statale concentra tutte le competenze sulla licenza per sale giochi in capo al questore. Questo significa che il Comune fornisce un parere tecnico e può vigilare sul territorio, ma non può chiudere autonomamente un’attività già autorizzata. Precisa ancora il Consiglio di Stato che nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi (come una misurazione della distanza dai luoghi sensibili errata), il Comune deve segnalare alla Questura i fatti, solo quest’ultima potrà valutare un annullamento in autotutela.

Nel fatto in esame, il Comune aveva chiesto all’autorità competente di ritirare la licenza, ma la Questura aveva scelto di non intervenire, ritenendo consolidato il legittimo affidamento della società. A quel punto, secondo il Consiglio di Stato, il Comune non aveva alcun potere per procedere da solo in quanto “due provvedimenti contrastanti non possono coesistere” (ovvero una licenza che autorizza l’apertura e un ordine che impone la chiusura). Pertanto, questo conflitto rende l’atto comunale illegittimo per “violazione delle competenze e per eccesso di potere”.

FRP/Agipro

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