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Ultimo aggiornamento il 11/06/2026 alle ore 13:15

Attualità e Politica

11/06/2026 | 11:50

Grosseto, il Tar Toscana annulla la chiusura di una sala slot in un bar: "Responsabilità della titolare non ancora accertata"

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Grosseto il Tar Toscana annulla la chiusura di una sala slot in un bar: Responsabilità della titolare non ancora accertata

ROMA - Il Tar Toscana ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Grosseto aveva disposto la chiusura dell'area dedicata al gioco lecito all'interno di un bar situato in via Scansanese 105, per la presenza di apparecchi da intrattenimento "collocati a distanza inferiore ai 500 metri" da una chiesa, considerata "luogo sensibile" dalla normativa regionale.

Il ricorso prende avvio da una richiesta di verifica inviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) al Comune di Grosseto. L'esercizio commerciale in questione era stato originariamente avviato nel 2017 da un'altra società. Nel maggio 2020 l'attuale titolare - difesa dallo studio legale Giacobbe & Associati - era subentrata nella gestione del bar mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) di subingresso. Gli apparecchi da gioco erano già presenti nell'attività e la raccolta del gioco proseguiva anche sotto la nuova gestione.
Durante un sopralluogo della Polizia Municipale è stata rilevata la presenza di sei slot e accertato che il locale si trovava a circa 432 metri dalla Chiesa Don Cottolengo. Per questo motivo, è stata contestata la violazione della Legge Regionale della Toscana sulla prevenzione della ludopatia, con l'applicazione di una sanzione amministrativa di 1.666 euro e l'avvio del procedimento per la chiusura dello spazio destinato al gioco.

Il Tar, non entrando nel merito della contestazione relativa alla distanza dal luogo sensibile, si è concentrato esclusivamente sulla procedura seguita dal Comune. Secondo i giudici, quando l'amministrazione ha disposto la chiusura dell'attività, il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso. La titolare aveva infatti contestato il verbale di accertamento, presentando le proprie difese, e il Comune non aveva ancora emesso l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge per accertare definitivamente la responsabilità della ricorrente.
Nella sentenza del Tribunale Amministrativo si legge infatti: "La responsabilità amministrativa non era definitivamente accertata all'epoca in cui veniva irrogata la sanzione accessoria". Il Tar ricorda inoltre che la chiusura dell'attività costituisce una sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria e che, ai sensi della legge 689 del 1981, "le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili" finché il procedimento principale non sia stato definito.
Richiamando anche precedenti sentenze del Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che "l'applicazione della sanzione accessoria avviene solo quando il soggetto è riconosciuto responsabile della violazione contestata". Per questo motivo, i giudici hanno concluso che "in pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità, il Comune non poteva irrogare la sanzione della chiusura dell'esercizio".
La sentenza non esclude, tuttavia, ulteriori interventi da parte dell'amministrazione. Il Tar ha infatti annullato il provvedimento di chiusura, con la salvezza del potere dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla sanzione, una volta concluso correttamente il procedimento previsto dalla legge.

FRP/Agipro
 

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