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Ultimo aggiornamento il 24/03/2026 alle ore 11:35

Attualità e Politica

24/03/2026 | 10:10

Imposta scommesse, è caos nei tribunali. La Cassazione azzera le sanzioni per l’anno 2010, calcolo da rifare per il 2015

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ROMA – La lunga questione legale relativa all’imposta unica sulle scommesse a carico dei centri collegati ad un bookmaker estero continua a creare caos nei tribunali. La Cassazione ha pubblicato due decisioni – su altrettanti accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Dogane - che riflettono il caos normativo degli ultimi 15 anni. In un caso relativo al 2010, i giudici hanno annullato le sanzioni. In una vicenda del 2015, invece, hanno stabilito che il calcolo va rifatto sulla base della norma vigente in quel momento e, quindi, sulla media provinciale di raccolta delle agenzie autorizzate.

IL CASO DEL 2010 - La Corte di Cassazione annulla le sanzioni irrogate nei confronti di una società operante come bookmaker estero nel settore della raccolta di scommesse, riconoscendo la presenza di “un’obiettiva incertezza normativa” che esclude la punibilità del contribuente, pur confermando la “debenza dell’imposta unica” per l’anno 2010. Secondo la Corte, la disciplina applicabile all’epoca dei fatti era caratterizzata da “margini interpretativi” tali da integrare l’esclusione prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie. Tale normativa esclude l’applicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da condizioni di dubbio oggettivo. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che l’incertezza normativa è stata superata solo con "l’intervento interpretativo successivo del legislatore e con il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale".

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e notificato alla società Stanleybet Malta Limited, in qualità di "coobbligata solidale" del titolare di un centro di trasmissione dati (Ctd) operante in Italia. L’accertamento riguardava l’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativo all’anno 2010. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva respinto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso della società, ritenendoli non meritevoli di accoglimento alla luce di un orientamento ormai consolidato. In particolare, la Corte ha ribadito che sussistono i presupposti per l’imposizione sia nei confronti del gestore del punto di raccolta sia del bookmaker estero, operando tra loro un regime di responsabilità solidale, e che il presupposto dell’imposta va individuato nell’attività di raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto.

È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione del diritto dell’Unione europea, in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia UE, ribadendo che l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, "senza discriminazioni legate alla sede estera e che la stessa non presenta natura sanzionatoria né contrasta con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi".

Accogliendo, però, il motivo relativo alle sanzioni, la Corte ha ritenuto che, con riferimento all’anno 2010, sussistesse una situazione di obiettiva "incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero, chiarita solo con la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale". Per tale ragione, la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha escluso l’applicazione delle sanzioni, confermando invece la legittimità della pretesa fiscale e compensando le spese dell’intero giudizio.

CALCOLO DA RIFARE PER IL 2015 - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contenzioso relativo all’imposta unica sulle scommesse che coinvolge Stanleybet Malta Limited, chiarendo in modo definitivo quale criterio applicare per l’anno d’imposta 2015.

La vicenda ha origine da un avviso di accertamento notificato alla società, in qualità di “coobbligata solidale con un titolare di centro di trasmissione dati (Ctd)”. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Isernia aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise aveva confermato la decisione, ritenendo non applicabile, per il 2015, il metodo di “determinazione dell’imposta introdotto dalla normativa più recente”.

Nel giudizio di legittimità, l’Agenzia sosteneva che dovesse applicarsi, anche per il 2015, il criterio previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che introduce un sistema di “calcolo forfettario dell’imponibile”. Secondo l’Amministrazione, tale metodo doveva valere per tutti gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale e non regolarizzati.

La Cassazione, però, ha rigettato tale impostazione, ricostruendo l’evoluzione normativa. In particolare, i giudici hanno evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 ha riaperto i termini per la “regolarizzazione” e ha modificato i termini di applicazione delle disposizioni precedenti, determinando di fatto uno slittamento dell’entrata in vigore del nuovo criterio.

Come si legge nell’ordinanza della Cassazione, “le nuove modalità di determinazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile il metodo di calcolo del decreto-legge n. 98 del 2011, sulle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

La Corte ha quindi chiarito che, per il 2015, resta applicabile il “sistema previgente, che consente all’amministrazione finanziaria di determinare l’imponibile anche in via induttiva, sulla base di elementi disponibili e della raccolta media provinciale, senza ricorrere al più oneroso criterio forfettario introdotto successivamente”. Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio la portata temporale della normativa: il nuovo metodo non può essere applicato retroattivamente, ma opera esclusivamente per i periodi d’imposta a partire dal 2016, indipendentemente dalla mancata adesione alla procedura di regolarizzazione da parte degli operatori.

La Cassazione ha così confermato la decisione dei giudici di merito. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, consolidando l’orientamento interpretativo sulla decorrenza delle nuove modalità di calcolo dell’imposta sulle scommesse.

FRP/Agipro

Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I

 

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