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Ultimo aggiornamento il 06/07/2026 alle ore 16:45

Attualità e Politica

06/07/2026 | 15:35

Preu slot, Cassazione: "Gli estratti conto tra concessionario e gestore sono validi come prova del debito"

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Preu slot Cassazione: Gli estratti conto tra concessionario e gestore sono validi come prova del debito

ROMA - In materia di Preu (Prelievo Erariale Unico), gli estratti conto previsti dal contratto tra un concessionario di gioco e una società che gestisce slot valgono come ricognizione di debito e costituiscono una prova idonea a ricostruire i rapporti economici tra le parti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza che ha respinto il ricorso proposto dalla società Dama S.r.l. contro un concessionario.
Nel dettaglio, la vicenda trae origine dai rapporti contrattuali tra la società proprietaria di apparecchi da intrattenimento e il concessionario. In primo grado, Dama aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo pari a 56.355,50 euro, sostenendo di aver eseguito pagamenti non dovuti in forza dei contratti stipulati tra le parti. Sisal si era opposta, sostenendo invece di essere creditrice nei confronti della società per 18.425,72 euro, di cui 13.425,72 euro per somme dovute e non versate e 5.000 euro a titolo di penale contrattuale.
All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento di 17.752,04 euro, di cui 12.752,04 euro per importi rimasti insoluti e 5mila euro per la penale. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano.

L'ordinanza si fonda principalmente sul sistema di “rendicontazione” previsto dal contratto. Le parti avevano infatti stabilito che il concessionario trasmettesse ogni quindici giorni un "estratto conto analitico" riportante il saldo dei rapporti economici. Il contratto prevedeva inoltre che, in mancanza di contestazioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento, l’estratto conto si intendesse approvato e costituisse “ricognizione di debito”.
La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dal consulente tecnico, che aveva ricostruito i rapporti di dare e avere utilizzando tali estratti conto, prodotti da entrambe le parti, insieme alla verifica dei pagamenti effettuati dalla società. Inoltre, è stata ritenuta corretta la scelta dei giudici di merito di non attribuire lo stesso valore di prova alla documentazione contabile predisposta unilateralmente dalla società.

Con il primo motivo di ricorso in Cassazione, Dama lamentava che la Corte d’Appello si fosse limitata a recepire le conclusioni del consulente tecnico senza affrontare le contestazioni formulate. La Suprema Corte ha escluso tale ricostruzione, evidenziando che il giudice di merito aveva esaminato puntualmente tutti i motivi di ricorso proposti contro la consulenza tecnica, spiegando perché li ritenesse infondati.
In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui l’accertamento dei rapporti economici era stato effettuato sulla base degli estratti conto contrattuali, dei movimenti bancari e dei bonifici eseguiti dalla società.
Anche il motivo di ricorso relativo alla mancata lettura degli apparecchi è stato respinto, poiché la Corte ha ritenuto che tale attività fosse già adeguatamente rappresentata dagli estratti conto e che, con riferimento al Preu, il calcolo forfettario fosse “conforme alla normativa vigente”.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso con cui si denunciava l’omesso esame di fatti decisivi. La Suprema Corte ha richiamato il principio della “doppia conforme”, ricordando che, quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul "medesimo percorso logico e sulla stessa ricostruzione dei fatti", non è possibile proporre in Cassazione un motivo fondato sull’art. 360 n. 5 c.p.c. (che riguarda l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), salvo dimostrare che le due sentenze abbiano deciso sulla base di differenti ragioni di fatto, circostanza che nel caso specifico non ricorreva.

Il ricorso è stato quindi totalmente respinto e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

FRP/Agipro
 

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