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Attualità e Politica

19/12/2016 | 16:21

Scommesse e controlli, Sambaldi (Centro Studi Astro): “I limiti difensivi del sistema concessorio-autorizzatorio”

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Scommesse controlli Sambaldi astro

ROMA - Il Centro Studi Astro evidenzia in una nota, pubblicata oggi, i limiti difensivi del sistema concessorio-autorizzatorio, con riguardo ai controlli delle forze di polizia, in atto su tutto il territorio nazionale, diretti alle reti di raccolta in rete fisica di giochi e scommesse.

I controlli “che interessano ed interesseranno gli esercizi non autorizzati risultano avvolti da un alone di incertezza in termini di efficacia repressiva e sanzionatoria” osserva l'Avv. Chiara Sambaldi del Centro Studi. L'auspicio è che “il Comitato di Vigilanza per la repressione del gioco illegale istituito presso i Monopoli di Stato, abbia piena consapevolezza dell'attuale urgente esigenza di iniziative tecniche mirate a supportare il lavoro dell'autorità giudiziaria nel difficile compito repressivo delle attività penalmente rilevanti”.

 Mentre la Suprema Corte di Cassazione continua a rimettere ai giudici del merito la valutazione del carattere discriminatorio della clausola di cui all'art. 25 dello schema di convenzione di cui al Bando di Gara cd “Monti”, facendo applicazione della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Ue sul caso Laezza del 28/01/16, si susseguono notizie di dissequestri, assoluzioni e archiviazioni per il reato di raccolta abusiva di scommesse (art. 4 L. 401/89), in ragione della rilevata non compatibilità del sistema concessorio italiano con i principi del Trattato FUE, anche in relazione ad una presunta “discriminazione indiretta” perpetrata dall'Amministrazione in danno di società estere, interessate ad entrare nel mercato italiano del betting ma scoraggiate da una previsione idonea a rendere meno allettante la partecipazione alla gara d'appalto (quella appunto dell'art. 25 citato). Riguardo alla specifica questione giuridica posta, osserva il legale “risulta di interesse e di impatto, sulla verifica di compatibilità rimessa al singolo giudice nazionale, la sentenza del 30 giugno scorso con la quale il Giudice dell'Unione ha deciso in merito al caso Admiral Casinos & Entertainment AG (C-464/15)”. La Corte, richiamando il proprio orientamento in materia, ha dichiarato che il giudice nazionale deve effettuare una valutazione globale delle circostanze alla base dell'adozione e dell'attuazione di una normativa restrittiva, prendendo in considerazione la fase dell'attuazione della normativa stessa. In sede di esame della proporzionalità, l'approccio adottato dal giudice del rinvio deve essere, quindi, non statico bensì dinamico, nel senso che egli deve tener conto dell'evoluzione delle circostanze successive all'adozione di detta normativa. Alla luce di detto pronunciamento, peraltro successivo alla sentenza sul caso Laezza, il giudice del rinvio viene, quindi, chiamato ad eseguire la verifica del rispetto del requisito di proporzionalità della normativa italiana restrittiva (art. 25 schema di convenzione), tenendo conto non soltanto degli obiettivi perseguiti dalla stessa (nel caso di specie garantire la continuità dell'attività per prevenire degenerazioni criminali), bensì anche degli effetti di detta normativa, secondo un approccio dinamico che deve tener conto delle circostanze successive all'adozione della normativa stessa. Far discendere una disapplicazione generalizzata della norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse, dalla conclusione cui perviene la CGUE nella richiamata sentenza Laezza, conclude la nota, equivarrebbe a svuotare integralmente di contenuto il sistema normativo che disciplina la raccolta delle scommesse e che subordina l'attività stessa a pregnanti controlli preventivi e successivi, a tutela degli interessi pubblici preminenti, quale la prevenzione della degenerazione criminale e la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

RED/Agipro

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