Attualità e Politica
13/07/2026 | 16:20
13/07/2026 | 16:20
ROMA– Il valore minimo di una giocata – in questo caso appena due euro - non esclude, di per sé, la sussistenza del reato quando gli elementi raccolti dimostrano l'esistenza di un'attività organizzata di raccolta abusiva di scommesse. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna nei confronti del gestore di un circolo nel quale era stata accertata una giocata minima effettuata attraverso un conto gioco intestato a un terzo e già disponibile per i clienti.
La vicenda riguarda un controllo eseguito presso un circolo situato in provincia di Reggio Calabria, dove un cliente aveva effettuato una scommessa utilizzando un conto gioco intestato al fratello del gestore. Per quell'episodio il Tribunale di Palmi aveva pronunciato una sentenza di condanna per il reato di raccolta abusiva di scommesse, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Con il ricorso in Cassazione, il gestore del circolo aveva contestato la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo un presunto “travisamento delle risultanze processuali”. La difesa aveva inoltre chiesto l'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale, che consente di escludere la punibilità nei casi di "particolare tenuità del fatto", quando la condotta presenta un "grado di offensività" particolarmente ridotto.
La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, ricordando i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, non può essere chiamata a svolgere una nuova valutazione delle prove raccolte nel processo, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione e l'eventuale presenza di vizi evidenti nella motivazione, come una "manifesta illogicità" o "contraddittorietà".
La Corte, inoltre, pur riconoscendo la modesta entità della scommessa accertata, ha ritenuto che il valore economico della giocata non potesse essere valutato isolatamente. A risultare determinanti sono state le dichiarazioni del cliente che aveva effettuato la scommessa da due euro, il quale aveva riferito che nel circolo era possibile “giocare le schedine” senza alcuna registrazione preventiva e che “qualunque persona può entrare e giocare”. Secondo la Cassazione, tali elementi dimostrano che la raccolta delle scommesse non rappresentava un episodio occasionale, ma si inseriva in un'attività già organizzata.
A rafforzare questa ricostruzione vi era anche la disponibilità del conto gioco utilizzato per la puntata. Per i giudici, infatti, la presenza di un conto già “pronto all'uso” era “chiaramente indicativa di una pregressa organizzazione funzionale alla raccolta di scommesse”, circostanza incompatibile con la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un episodio isolato. La Cassazione ha, infine, evidenziato come fosse “inverosimile” che un cliente potesse effettuare una scommessa con tale immediatezza se il circolo fosse stato realmente estraneo all'attività di raccolta.
Alla luce di questi elementi, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito e dichiarato il ricorso inammissibile.
FRP/Agipro
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