Attualità e Politica
17/11/2015 | 11:38
17/11/2015 | 11:38
ROMA - Il Tar Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma sull'addizionale da 500 milioni per concessionari slot e vlt prevista dalla legge di stabilità 2015. E' quanto si legge nell'ordinanza di rinvio pubblicata oggi dal tribunale amministrativo. La Seconda sezione "dichiara rilevante e non manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle società. LL/Agipro
Tassa 500 milioni, Tar Lazio: "Illogica la suddivisione su numero di apparecchi"
ROMA - La tassa da 500 milioni prevista per i concessionari slot e vlt dalla legge di stabilità 2015 viola i principi di ragionevolezza, uguaglianza e libertà di iniziativa economica e pertanto verrà rinviata alla Corte Costituzionale. E' quanto ha stabilito la Seconda sezione del Tar Lazio nell'ordinanza di rinvio pubblicata oggi, che sospende il giudizio sull'addizionale. Accolta, dunque, la richiesta di concessionari e gestori, da mesi impegnati nella battaglia legale contro la contestatissima norma emanata quasi un anno fa. A fondamento della decisione del Collegio c'è innanzitutto il criterio di suddivisione della tassa, che prevedeva la riduzione dei compensi in base al numero di apparecchi riferibili ai singoli concessionari. "L'importo totale di euro 500 milioni è legato non a un dato di flusso, quale i volumi di raccolta delle giocate, ma a un dato fisso, quale il numero di apparecchi esistenti e riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014".
La critica del Collegio è evidente: "Appare illogico il riferimento ad un dato statico (sia pure soggetto ad aggiornamento), cioè il numero di apparecchi riferibile a ciascun concessionario ad una certa data, anziché ad un dato dinamico, il volume di raccolta delle giocate, in quanto la capacità di reddito di ogni singolo concessionario e della relativa filiera è misurata in maniera molto più propria dall’entità complessiva degli importi incassati che dal numero degli apparecchi riferibile a ciascun soggetto". La decisione di ricorrere al numero di apparecchi sembra violare il principio di uguaglianza: "essendo il riferimento al numero di apparecchi riferibile a ciascun concessionario non compiutamente indicativo dei margini di reddito conseguiti dallo stesso, la ripartizione della riduzione dei compensi potrebbe andare a beneficio degli operatori i cui apparecchi registrano mediamente un maggior volume di giocate ed a detrimento degli operatori i cui apparecchi, invece, registrano mediamente un minor volume di giocate". Una disparità che potrebbe portare a un'alterazione della concorrenza, poiché sarebbero favoriti i concessionari che "in presenza di una redditività superiore per singolo apparecchio, si trovano a versare, in proporzione al volume di giocate raccolte, un importo minore".
Tassa 500 milioni, Tar Lazio: "Norma contraddittoria, delega fiscale prevedeva riordino complessivo e progressivo"
ROMA - Il criterio di suddivisione della tassa basato sul numero di apparecchi è inoltre in contraddizione rispetto a quanto previsto dalla delega fiscale del 2014, a cui la legge di stabilità 2015 faceva esplicito riferimento: nel caso della legge delega, ricorda la Seconda sezione del Tar Lazio, era sì prevista la revisione degli aggi e dei compensi, ma "secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate". E' dunque evidente "la contraddittorietà intrinseca della disposizione che afferma di attuare una norma e poi in concreto se ne discosta" che porta a una violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza. La violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza "è individuabile anche con riferimento al fatto che, mentre la legge delega n. 23 del 2014, ha previsto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e, quindi, del loro intero sistema, la norma in contestazione incide solo su slot e vlt e, per l’effetto, è destinata solo ad un segmento, sia pure di enorme rilievo, al suo interno". LL/Agipro
Tassa da 500 milioni, Tar Lazio: "Peso potenzialmente insostenibile per gli operatori"
ROMA - La tassa da 500 milioni mette a rischio anche la libertà di iniziativa economica privata. La Seconda sezione del Tar Lazio ricorda che i concessionari sono soggetti privati che mettono in campo investimenti consistenti per l'attività d'impresa. "Il legittimo affidamento dell’imprenditore implica l’aspettativa che le sopravvenienze normative non finiscano per vanificare l’iniziativa economica intrapresa e gli investimenti sostenuti", tenendo conto che "se l’imprenditore evidentemente deve assumere su di sé i rischi d’impresa derivanti da mutamenti della situazione di fatto, non può dirsi allo stesso modo per le sopravvenienze normative che incidono sulle condizioni economiche stabilite nella convenzione". La determinazione non variabile della tassa da 500 milioni "potrebbe potenzialmente produrre un peso insostenibile per gli operatori della filiera ove i margini di redditività della stessa dovessero consistentemente ridursi". Il punto, secondo i giudici, sta nei volumi delle giocate. Se questi "dovessero drasticamente contrarsi, la determinazione del versamento in misura fissa e non variabile, come funzione del volume delle giocate, potrebbe determinare un reale stravolgimento delle condizioni economiche pattuite in convenzione con conseguente eccessiva gravosità degli obblighi imposti per i concessionari ed i relativi operatori di filiera".
Il Collegio ritiene irragionevole anche il versamento dell'intera raccolta dovuto dai gestori nei confronti dei concessionari. "L’obbligo per gli operatori di filiera di versare l’intero ammontare della raccolta del gioco ai concessionari incide autoritativamente sui rapporti negoziali di diritto privato intrattenuti tra i detti soggetti esponendo i concessionari al rischio del mancato adempimento dell’obbligo degli operatori di filiera: mancato adempimento che non farebbe comunque venire meno l’obbligo del concessionario di versare allo Stato, nei termini indicati, l’importo". Inoltre "l’imposizione di una rinegoziazione dei contratti appare incompatibile con la incomprimibile autonomia delle parti di pervenire solo eventualmente ad un nuovo e diverso accordo negoziale". LL/Agipro
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