Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 19/03/2024 alle ore 11:00

Attualità e Politica

21/05/2019 | 15:54

Giochi, Tar Lazio annulla limiti orari di Guidonia: "Comuni trovino accordo con Stato e Monopoli"

facebook twitter pinterest
tar lazio limiti orari guidonia azzardo giochi slot vlt

ROMA - L’accordo trovato in Conferenza Unificata sul riordino dei giochi non può essere ignorato dalle Amministrazioni locali, anche se l’intesa non è mai stata resa operativa da un decreto ministeriale. La sezione Seconda Bis del Tar Lazio conferma la sua interpretazione sui limiti orari imposti dai Comuni a sale e apparecchi da gioco. Nel caso in questione, sul ricorso presentato da un gruppo di esercenti, il Collegio ha deciso di annullare l’ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, con cui era stato autorizzato il funzionamento di slot machine e videolottery solo dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. L’intesa, adottata da Stato ed enti locali a settembre 2017, stabiliva che le caratteristiche dei punti di gioco e i criteri per la loro distribuzione fossero stabiliti dalla Conferenza Unificata. L’accordo indicava anche una serie di misure generali per il riordino del settore: sull’aspetto temporale, ricorda il Tar nella sentenza pubblicata oggi, «l’Intesa ha espressamente stabilito di riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco», prevedendo anche che «la distribuzione oraria delle fasce di interruzione va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale». Previsioni che però nel caso del Comune di Guidonia sono state disattese «posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’Intesa, in 16 ore e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

Il Collegio, così come accaduto a febbraio per il caso di Anzio, ritiene dunque «di doversi in parte discostare dall’orientamento giurisprudenziale» tenuto dalle altre sezioni del Tar Lazio e dai diversi tribunali amministrativi in tutta Italia sulla questione dei limiti orari. I giudici riconoscono che l’accordo non è mai stato recepito dal decreto del Mef che avrebbe dovuto renderlo operativo, ma non per questo deve essere ignorato. «Pur non rivestendo valore cogente – per non essere stata ancora recepita – l’intesa assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia», si legge. L’intesa, in breve, «concretizza un accordo tra gli enti istituzionali partecipanti alla Conferenza Unificata» e costituisce un atto «cui non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi, in quanto espressione di principi e regole comuni che in tale sede hanno trovato mediazione», dettando linee di indirizzo «uniformi per la futura azione di tali enti, anche al fine di creare un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale». Nel caso dell’ordinanza di Guidonia non è mai stata chiesta un’interlocuzione con l’Agenzia Dogane e Monopoli. Un punto importante per attuare «il principio di leale collaborazione degli enti istituzionali i cui interessi siano toccati dalla decisione amministrativa» e che impone un procedimento «ispirato alla logica della cooperazione, e quindi improntato alla più ampia consultazione». LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password