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Attualità e Politica

20/04/2021 | 08:56

Fondo salvasport, il Tar Lazio boccia il ricorso degli ippodromi: via libera alla tassa dello 0,50% anche per le scommesse ippiche

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ROMA - Anche le scommesse ippiche dovranno contribuire al fondo "salvasport" introdotto dal Governo Conte per contrastare la «crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo». Il Tar Lazio ha confermato l'orientamento già espresso nei mesi scorsi nella sentenza che respinge il ricorso degli ippodromi contro la nota dell'Agenzia Dogane e Monopoli, con cui sono state definite modalità e termini per il versamento del contributo al fondo “salvasport”. La norma inserita nel decreto Rilancio prevede fino a fine 2021 un prelievo pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori, anche le scommesse ippiche rientrano tra le tipologie tenute a versare la tassa. «L’ampiezza della formulazione della norma consente di assoggettare al prelievo straordinario la raccolta di scommesse relativa a qualsiasi tipologia di evento sportivo, non permettendo di escludere le scommesse ippiche che, per quanto soggette a una regolazione differenziata rispetto alle scommesse sportive tout court, rientrano a pieno titolo nel comparto delle scommesse sportive», scrive il Collegio della Seconda sezione. «Non avendo operato una espressa esclusione delle scommesse ippiche nella formulazione della norma, queste ultime sono state ritenute assoggettate al prelievo al pari di tutte le altre tipologie di scommesse». Peraltro, sottolinea il Tar, la relazione illustrativa del decreto «mostra che il Legislatore aveva ben chiara la distinzione evidenziata dalle ricorrenti tra le scommesse sportive tout court e le scommesse ippiche pur ritenendole appartenenti al medesimo comparto, ragion per cui laddove avesse inteso escluderle dal prelievo straordinario introdotto, lo avrebbe espressamente previsto». In ogni caso, «la natura straordinaria del prelievo connessa all’emergenza sanitaria, la sua entità e la durata limitata nel tempo dello stesso, non appaiono in grado di incidere negativamente sul sostentamento della filiera ippica né di stravolgere la stessa». Il ricorso degli operatori ippici è quindi infondato, visto che il provvedimento dell'Agenzia Dogane e Monopoli «non ha illegittimamente ampliato le fonti del prelievo ma si è correttamente limitato a definire le modalità di calcolo dello stesso».
LL/Agipro

 

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