Attualità e Politica
06/07/2026 | 15:20
06/07/2026 | 15:20
ROMA - Il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso proposto da una società titolare di una concessione di gioco (Cirsa Italia) - difesa dall'avvocato Luca Giacobbe - contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervenendo in primo luogo sul criterio di calcolo del tetto massimo delle penali previsto dalla convenzione di concessione.
Il punto decisivo riguarda infatti la soglia dell’11% del compenso effettivo, stabilita dall’articolo 30 della convenzione. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto illegittima la modalità seguita da Adm, che aveva calcolato tale limite sommando i compensi derivanti dalla gestione dei sistemi di gioco Awp e Vlt. Secondo il Tar, invece, la soglia deve essere applicata separatamente per ciascun sistema di gioco, poiché la struttura della convenzione distingue chiaramente le due tipologie operative. Una diversa interpretazione, osserva il giudice, si porrebbe in contrasto con la formulazione letterale dell’accordo e con i principi di buona fede contrattuale, oltre a poter determinare l’applicazione di penali “non manifestamente eccessive solo se correttamente parametrate ai singoli comparti”.
Il ricorso è stato accolto anche rispetto alle criticità tecniche riscontrate nel sistema di comunicazione Vlt. Il Tar ha riconosciuto che “almeno fino alla data del 21 maggio 2014 è stata documentata la sussistenza di criticità di ordine tecnico” che hanno inciso sul funzionamento del nuovo protocollo e sulla trasmissione dei dati contabili. Tali problemi, confermati anche da documentazione tecnica del produttore dei sistemi di gioco, hanno reso illegittime le penali applicate per quel periodo, non essendo gli inadempimenti imputabili al concessionario.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto legittima l’applicazione dei criteri di quantificazione delle penali introdotti dalla determinazione direttoriale del 2021, evidenziando che tali parametri non hanno inciso sugli importi minimi e massimi già fissati dalla convenzione, ma si sono limitati a disciplinare le modalità di individuazione del valore concreto della singola penale. In particolare, la sentenza chiarisce che la determinazione “non ha modificato né i minimi e i massimi edittali indicati nell’Allegato 2 della Convenzione”, ma ha soltanto recepito i parametri convenzionali e fornito criteri applicativi per la loro concreta attuazione.
Secondo il Tar, lo scopo dell’intervento amministrativo è stato quello di “offrire all’Amministrazione alcuni specifici criteri per stabilire l’esatta misura economica della singola penale nell’ambito della ‘forbice’ ricompresa tra i valori minimi e massimi già noti alla ricorrente sin dalla stipula della Convenzione concessoria del 2013”, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività.
Per il resto, il Tribunale Amministrativo ha confermato l’impostazione di fondo di Adm, ribadendo che le penali previste dalla convenzione hanno natura di “clausole contrattuali” e svolgono “una funzione di risarcimento forfetario e anticipato del danno da inadempimento”, non costituendo sanzioni amministrative. È stata inoltre esclusa la tardività delle contestazioni, ritenendo applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
Il Tar ha quindi disposto un accoglimento parziale del ricorso, annullando le penali relative al criterio dell’11% e ad alcune criticità tecniche dei sistemi Vlt, ma confermando la legittimità del restante impianto sanzionatorio, con compensazione delle spese tra le parti.
FRP/Agipro
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