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Ultimo aggiornamento il 29/07/2025 alle ore 21:28

Attualità e Politica

29/07/2025 | 13:25

Gioco online, circolare dell’Agenzia delle Dogane rafforza contrasto a settore illegale: “Divieto assoluto di installazione totem e apparecchiature”

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Gioco online circolare dell’Agenzia delle Dogane rafforza contrasto a settore illegale: “Divieto assoluto di installazione totem e apparecchiature”

ROMA – L’Agenzia delle Dogane continua la “guerra” al gioco illegale online anche dopo la decisione della Corte Costituzionale che, il 10 luglio, aveva dichiarato illegittimo il divieto assoluto e generalizzato - previsto dal Decreto Balduzzi del 2012 – di installare, presso gli esercizi pubblici, apparecchiature collegate in rete (in particolare personal computer e totem telematici self service) che consentano ai clienti di accedere alle piattaforme telematiche. Piazza Mastai – attraverso una circolare inviata alle Direzioni territoriali – scende in campo a difesa del settore del gioco legale, condividendo in prima battuta la necessità di tutela della salute dei giocatori e contestualmente a quella degli operatori che, attraverso l’aggiudicazione di concessioni, attivamente partecipano alle iniziative economiche nel settore dei giochi: “Ne consegue – è scritto - che le attività degli Uffici dell’Agenzia debbano continuare a svolgersi a tutela dei predetti principi: resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati”.

Secondo quanto indicato nel documento inviato alle sedi regionali, sarà “fondamentale” procedere alla piena ricostruzione di ogni singola attività di controllo, riportare nella fase di verbalizzazione delle attività le modalità di utilizzo diretto e contestuale di apparecchiature – a pagamento o meno – che mettano in condizione l’utente di collegarsi a siti di operatori non concessionari. Tali modalità debbono essere comprovate dall’immediato riscontro da parte del personale operante che accerta la effettuazione di giocate da parte di almeno un avventore. Ne consegue una notizia di reato da trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente attraverso apposito portale. Gli uffici regionali Adm continueranno dunque a contrastare il fenomeno dell’intermediazione (punito dalla legge 401 del 1989) e le violazioni del divieto generale di gioco d’azzardo stabilito dal codice penale. In tanti casi, si chiarisce, i tribunali hanno affermato che la presenza di stampanti, ricevute di gioco, palinsesti o schermi rivolti verso l’utenza – anche con doppia tastiera di comando – lascia ipotizzare l’intermediazione nella raccolta, che continua ad essere vietata.

Oltre alle norme in vigore, sottolinea Adm, le convenzioni delle concessioni online vietano la raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che consentano la partecipazione degli utenti: anche nei contratti previsti dalle procedure in corso, è prevista la decadenza dalla concessione. A seguito della decisione della Corte Costituzionale, che ha cancellato di fatto il divieto di installazione dei device negli esercizi, l’Agenzia indica alle Direzioni territoriali infine come comportarsi in caso di controlli nei quali non siano stati riscontrati avventori intenti all’utilizzo delle apparecchiature, e non siano state assunte le relative generalità, ma risultino già avviati i procedimenti sanzionatori. Si va dall’archiviazione del provvedimento all’annullamento d’ufficio fino alla richiesta di cessazione della materia del contendere in sede di contenzioso.

NT/Agipro

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