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Ultimo aggiornamento il 24/03/2026 alle ore 13:30

Attualità e Politica

24/03/2026 | 12:12

Proroghe Bingo, Tar Lazio annulla altri provvedimenti Adm: "Necessaria la rideterminazione dei canoni"

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Proroghe Bingo Tar Lazio annulla altri provvedimenti Adm: Necessaria la rideterminazione dei canoni

ROMA - Il Tar Lazio - con due diverse pronunce - ha annullato le proroghe tecniche (del 15 febbraio 2022 e del 30 maggio 2023) disposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relative alle concessioni per il gioco del Bingo
Le sentenze, che seguono altre decisioni dello stesso tenore, hanno riconosciuto l’incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva europea 2014/23/UE e disposto la “disapplicazione degli atti amministrativi” adottati per attuare le proroghe.

Le controversie sono nate dalla richiesta dei concessionari di rivedere le modalità di versamento del canone mensile, considerate difficili a causa della proroga tecnica disposta senza indicazione di un termine ultimo per l’avvio delle “procedure ad evidenza pubblica e in contesti economici complessi”. Come osservato dal Tribunale Amministrativo, l’interesse dei ricorrenti non era “sottrarsi al pagamento, ma ricondurre il canone dovuto per l’esercizio del gioco del Bingo in modo da garantire l’equilibrio del rapporto”.

In particolare, la proroga 2023-2024 fissava un canone mensile di 8.625 euro per ciascun concessionario, “maggiore del 15 per cento rispetto alla precedente misura stabilita dalla legge”, mentre, in via cautelare, il Tar aveva autorizzato il pagamento ridotto a 2.800 euro mensili, a fronte della “copertura del residuo tramite garanzia fideiussoria”.

Il Tar ha esaminato la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2014/23/UE, come recepita in Italia dal decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), e con i principi generali del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), evidenziando che la proroga tecnica costituisce una "modifica unilaterale" della concessione che "non rientra nelle ipotesi derogatorie consentite dall’art. 43 della direttiva". La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), ha confermato che la determinazione di un canone fisso, “prescindente dai ricavi dei concessionari”, non è compatibile con la normativa europea e che “l’indennità dovuta in caso di proroga illegittima deve essere proporzionata ai vantaggi percepiti e ai sacrifici subiti dagli operatori”.

Il Tar ha pertanto dichiarato l’illegittimità di entrambe le proroghe e ha stabilito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà rideterminare il canone in modo “discrezionale", tenendo conto dei fatturati, dei benefici ricevuti e dei sacrifici relativi al periodo di proroga, al fine di garantire il "riequilibrio del rapporto tra concedente e concessionario". L’indennità dovrà coprire i periodi compresi tra il 2022-2023 e il 2023-2024, evitando un "indebito vantaggio" per i concessionari.
 

FRP/Agipro

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