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Ultimo aggiornamento il 16/02/2026 alle ore 18:20

Attualità e Politica

16/02/2026 | 16:08

Scommesse, circolare Adm ribadisce procedure su gestione errori quota: “Operatori tenuti al tempestivo pagamento di vincite e rimborsi”

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Scommesse circolare Adm ribadisce procedure gestione errori quota Operatori tenuti tempestivo pagamento vincite rimborsi”

ROMA – I concessionari sono tenuti, per obbligo convenzionale, al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori e sono direttamente responsabili nei confronti dei giocatori stessi. Lo ribadisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in un documento con cui ribadisce la corretta gestione degli errori quota non riconosciuti e dei malfunzionamenti o bug dei software di gioco. Una lettera rivolta ai concessionari che è diventata necessaria dopo che l’Ufficio gioco a distanza e scommesse ha ravvisato, nell’ultimo periodo, un incremento delle procedure di annullamento delle scommesse, non sempre conformi alla regolamentazione vigente.

GIOCO A DISTANZA - Nella lettera vengono ribadite le procedure per ogni tipologia di gioco. Per quanto riguarda il gioco a distanza, in presenza di un presunto errore di quota il concessionario deve presentare formale istanza ad Adm, a cui spetta il compito di valutare la sussistenza o meno dell’errore. Nel caso questo venga riconosciuto, il concessionario procederà al ricalcolo e all’accredito dell’importo corretto sul conto di gioco. In caso contrario, il concessionario deve accreditare la vincita secondo la quota pattuita. L’accredito deve essere effettuato anche nel caso in cui l’operatore decida di agire giudizialmente; in questo caso, le somme possono essere rese temporaneamente indisponibili o il conto può essere sospeso per un massimo di 180 giorni fornendo una comunicazione motivata ad Adm, che può eventualmente decidere per una proroga fino alla definizione del giudizio.

GIOCO IN RETE FISICA – Per quanto riguarda le scommesse raccolte in rete fisica, la procedura è analoga ma con differenze operative. Nel caso in cui venga presentata istanza di riconoscimento dell’errore quota, il pagamento delle vincite avviene al termine delle verifiche Adm. Se l’errore viene riconosciuto, l’operatore procede al ricalcolo e al pagamento. Altrimenti, il pagamento deve essere effettuato secondo la quota originaria. Se il concessionario intende tutelarsi dal rischio di pagamenti non recuperabili, può sospendere il pagamento dopo che il biglietto è divenuto “pagabile”, ma deve darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Dogane, indicando la motivazione e le ricevute interessate, chiedendo la sospensione dei termini di prescrizione e avviando contestualmente un’azione giudiziaria. L’Agenzia sospende i termini solo dopo aver ricevuto prova del deposito del ricorso.

MALFUNZIONAMENTI O BUG DEI SOFTWARE DI GIOCO – Un ultimo capitolo viene dedicato ai malfunzionamenti o ai bug dei software di gioco. Qui vengono richiamate le linee guida di certificazione, le quali prevedono che un malfunzionamento irreversibile hardware o software comporti l’interruzione della raccolta, l’annullamento delle partite e dei pagamenti e il rimborso integrale delle giocate, a carico del concessionario. Il concessionario, però, non può annullare autonomamente le giocate ma deve accertare l’effettiva esistenza di un malfunzionamento irreversibile e non prevedibile, presentando una relazione tecnica dettagliata con indicazione delle sessioni e dei giocatori coinvolti. L’Agenzia, anche tramite audit e con il supporto di Sogei, valuta la richiesta e può autorizzare l’annullamento. In caso di mancata autorizzazione, il concessionario deve consentire il prelievo delle somme oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria. Fino alla decisione di Adm o del giudice, le somme restano sul conto di gioco e possono essere rese indisponibili, oppure il conto può essere sospeso nei limiti temporali previsti.
Al termine di eventuali contenziosi, il concessionario è tenuto a comunicare ad Adm i provvedimenti adottati dal giudice, al fine di regolarizzare la posizione contabile dei giocatori e quella del concessionario stesso, anche con riferimento al ricalcolo dell’Imposta Unica. Infine, l’Agenzia ricorda che la mancata osservanza delle direttive sarà valutata dall’Ufficio ai fini dell’irrogazione di penali convenzionali.

AB/Agipro

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