Attualità e Politica
21/01/2021 | 12:38
21/01/2021 | 12:38
ROMA - Il rinnovo della concessione del Gratta e Vinci è conforme ai principi dell'Unione Europea, tuttavia gli altri operatori di gioco interessati alla gestione delle lotterie istantanee hanno il diritto di contestarlo, anche se non avevano partecipato alla gara originaria. È quanto emerge dalle conclusioni depositate stamattina dall'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, sul rinvio del Consiglio di Stato nel 2019. Il caso - sul quale la Corte Ue si pronuncerà nei prossimi mesi - riguarda il provvedimento dell'Agenzia Dogane e Monopoli emanato dopo il decreto fiscale di novembre 2017, che ha previsto la prosecuzione per nove anni della concessione dei Gratta e Vinci a beneficio della joint venture Lotterie Nazionali Srl. A sollevare la questione erano state Stanleybet e Sisal, secondo cui il rinnovo - un'opzione prevista dal bando del 2009 - sarebbe di fatto diventato una scelta obbligata, eliminando ogni discrezionalità amministrativa sulla scelta del concessionario a cui affidare la gestione delle lotterie istantanee.
«La continuità del rapporto di concessione con Lotterie Nazionali per altri nove anni non rappresentava una modifica (né sostanziale, né minore) della concessione stessa, dato che - scrive l'avvocato - era conforme al titolo originario». In questo caso i principi Ue non sono contrari a un rinnovo disposto «mediante una norma con forza di legge, dopo che l’Amministrazione concedente abbia confermato che la prosecuzione del rapporto è nell’interesse pubblico e conforme al titolo originario».
Positiva anche la valutazione della nuova modalità di pagamento, che prevedeva il versamento di 50 milioni di euro per il primo anno (2017) e 750 milioni di euro per il secondo (2018), invece delle due rate da 500 e 300 milioni previste per la concessione del 2009. Tali cambiamenti «si limitano a modificare gli importi parziali che il concessionario è tenuto a versare a titolo di ciascuna di tali rate» e non sembrano aver alterato «l'equilibrio finanziario della concessione».
In ogni caso, precisa l'avvocato generale, gli operatori che non avevano partecipato al primo bando di gara «sono legittimati a contestare la prosecuzione del rapporto concessorio a favore del concessionario, adducendo che le condizioni cui è subordinata tale prosecuzione costituiscono una modifica sostanziale della concessione iniziale. A tal fine - conclude - è irrilevante che detti operatori non abbiano partecipato alla gara iniziale». LL/Agipro
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