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Attualità e Politica

07/04/2017 | 10:04

Cessione gratuita della rete, Pizzolante (AP): «Sentenza della Corte UE ha evidenziato contrasto con norme comunitarie»

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Cessione rete Pizzolante AP Sentenza della Corte UE

ROMA -  La sentenza della Corte di Giustizia UE sulla cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali che costituiscono la rete di gestione e di raccolta delle scommesse riguarda «una fattispecie concessoria analoga» a quella sulla revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali. Lo ha ricordato il deputato Sergio Pizzolante (AP), relatore dei progetti di legge sulle concessioni demaniali all'esame delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera. «La Corte di Giustizia dell'UE, in una sentenza del 28 gennaio 2016 relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse, ha affermato che 'gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco' e che occorre a tale riguardo 'tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata', demandando quindi al giudice nazionale, nel quadro dell'esame della proporzionalità della disposizione in questione, a tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata», ha spiegato. «La Corte ha rilevato come una disposizione nazionale che imponga al concessionario di cedere a titolo non oneroso - all'atto della cessazione dell'attività (compresa l'ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione) - l'uso delle attrezzature utilizzate, possa rendere meno allettante l'esercizio di tale attività, in quanto il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento, e costituisca pertanto una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, che si pone a sua volta in contrasto con le norme comunitarie», ha continuato. «A tale riguardo l'Avvocato generale intervenuto, nelle sue conclusioni, ha rilevato come nella valutazione del valore di detti beni, il fatto che essi siano in tutto o in parte 'ammortizzati' alla scadenza della concessione trascura, due elementi fondamentali. Il primo è che la misura controversa è chiamata a operare non solo alla scadenza naturale della concessione, ma anche nel caso di una cessazione forzata e anticipata della concessione. Il secondo è che, anche supponendo di ritenere che i beni costituenti l'oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non esclude affatto un danno economico per il concessionario, in quanto egli si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni», ha concluso. MSC/Agipro

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